Pensione d'invalidità civile

La pensionde d'invalidità civile si chiede all'inps ma presuppone due precedenti richieste: il riconoscimento dell'invalidità civile e l'iscrizione al collocamento obbligatorio per gli invalidi. La procedura è la seguente: si ottiene prima il riconoscimento dall'ASL dell'invalidità, sulla base di questo ricoscimento va fatta l'iscrizione al collocamento obbligatorio presso un Centro per l'Impego, infine si può chiedere all'INPS la pensione d'invalidità o uno degli altri benefici.

  1. Riconoscimento invalidità civile
  2. Iscrizione al collocamento obbligatorio
  3. Richiesta di pensione

1. Riconoscimento invalidità civile

1.1 Chi può essere riconosciuto invalido civile?
1.2 A Chi presentare la domanda di riconoscimento
1.3 Quali documenti devono essere allegati alla domanda?
1.4 I tempi per il riconoscimento dell'invalidità
1.5 Domanda di aggravamento
1.6 Prestazioni economiche secondo invalidità

1.1 Chi può essere riconosciuto invalido civile?

La legge definisce invalido civile il cittadino affetto da infermità invalidanti non piu' migliorabili, che determinano una sensibile riduzione o la perdita totale della capacità lavorativa genericamente intesa e sia di età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

Possono essere riconosciuti invalidi anche soggetti infradiciottenni ed ultrasessantacinquenni affetti da infermità invalidanti, cosi' come i soggetti ciechi e sordomuti. Ai fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento si considerano invalidi i soggetti minori o di età superiore ai 65 anni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.

Sono escluse le situazioni gia' riconosciute come dipendenti da cause di guerra, di servizio e/o di lavoro.

1.2 A Chi presentare la domanda di riconoscimento

Per attestare un'invalidità civile è necessario richiedere una visita del medico del carcere, il quale dovrà compilare l'apposita domanda da inviare alla locale Commissione Invalidi. La domanda, debitamente firmata e timbrata dal medico del carcere e con allegato il certificato di detenzione, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso in cui il detenuto sia recluso in una località diversa da quella di residenza, la domanda dovrà essere inviata alla ASL del comune di residenza. Normalmente la ASL di appartenenza delega la commissione competente per il territorio dove si trova il carcere ad effettuare la visita.

Entro tre mesi dal ricevimento della domanda la Commisione della ASL per il riconoscimento dell'invalidità dovrà recarsi in carcere per effettuare la visita medico-legale.

Il medico legale stabilirà quindi un punteggio d'invalidità, per il quale:

  • con 46 punti è possibile l'Iscrizione al Collocamento Obbligatorio.
  • con 74 punti è possibile chiedere la pensione di invalidità.

In entrambi i casi, se il punteggio risulta di poco sotto le percentuali sopra riportate, è possibile valutare un eventuale ricorso, da istruire entro 60 giorni dalla data della risposta attraverso un Patronato, e per il quale è necessario:

  • Certificato contestuale
  • Denuncia dei redditi
  • Codice fiscale
  • Verbale della Commissione Medica USL

Se entro 180 giorni non si è avuta risposta, è possibile procedere con una causa legale.

Altri benefici possibili sono

  • 34% assistenza socio-sanitaria
  • 67% esenzione ticket

1.3 Quali documenti devono essere allegati alla domanda?

I documenti da allegare sono

  1. certificato medico in originale, redatto dal medico del carcere o da uno specialista, attestante tutte le infermità invalidanti;
  2. documentazione clinica - di recente rilascio ed in fotocopia - attestante lo stato di salute (es. cartelle cliniche di eventuali ricoveri, certificazioni di visite specialistiche effettuate, prescrizioni mediche, fisioterapie praticate, radiografie ed altri accertamenti diagnostici o esami eseguiti, prescrizioni mediche, documenti relativi alle terapie in atto, ecc.).

Il modulo-domanda prevede l'autocertificazione relativa alla data di nascita, alla residenza ed alla cittadinanza.

Nel caso in cui la persona sia impossibilitata a firmare, e' necessario specificarne il motivo e la dichiarazione dovrà essere raccolta da un pubblico ufficiale (funzionario del Comune o del Centro civico).

Le domande sono protocollate, registrate ed ordinate in base alla data di presentazione. La data della visita di accertamento viene comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La persona interessata e' sottoposta a visita da parte di una delle Commissioni Mediche istituite presso il Servizio di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria, che valuta il grado d'invalidità in base alla documentazione clinica presentata ed all'accertamento delle condizioni di salute. Durante la visita il richiedente puo' avvalersi (a proprie spese) dell'assistenza di un medico di fiducia.

L'esito della visita viene inviato all'interessato presso il carcere tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora il giudizio della Commissione sanitaria di prima istanza non soddisfi il richiedente, egli puo' ricorrere, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale contenente l'esito stesso, al competente ufficio provinciale, allegando un nuovo certificato rilasciato da un medico specializzato nella disciplina attinente la propria patologia.

Nel caso in cui il richiedente deceda prima della visita gli eredi possono richiedere che la pratica proceda (riconoscimento d'invalidità post mortem). In questo caso la Commissione Medica decide sulla base della documentazione clinica. Tale documentazione deve dimostrare in modo certo e preciso le patologie invalidanti del richiedente.

1.4 I tempi per il riconoscimento dell'invalidità

Il detenuto dovrà essere sottoposto ad una visita medica, effettuata dalla Commissione, entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Trascorso tale termine senza che la visita sia stata fissata, il richiedente può presentare diffida in carta semplice all'Assessorato alla Sanità della Regione. Questo fissa la data di visita presso la Commissione ASL competente entro il termine complessivo di nove mesi dalla domanda.

Se la diffida viene presentata oltre il sesto mese dalla data della domanda, la data della visita viene fissata entro 90 giorni.

L'intera procedura deve concludersi entro 9 mesi.

Nel caso in cui anche dopo la diffida non viene fissata la visita medica, il richiedente ha diritto di presentare ricorso legale al Ministero delle Finanze (già Ministero del Tesoro).

1.5 domanda di aggravamento

In alternativa al ricorso (o ancora per il 2004, nel caso sia trascorso il limite dei 60 giorni per presentare il ricorso amministrativo) e non si voglia iniziare un'istanza legale, si può procedere alla richiesta di nuova visita per l'"aggravamento", per ottenere una valutazione dell'invalidità maggiore di quella riconosciuta dalla commissione di prima istanza.

Tali domande devono necessariamente essere corredate da documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente, pena l'esclusione della verifica.

Se l'aggravamento viene accordato, e stabilito un diverso grado di invalidità e quindi diritto a diversa forma di prestazione economica, le nuove provvidenze economiche iniziano ad essere pagate a partire dal mese successivo alla data di presentazione dell'istanza stessa.

Se si presenta domanda di aggravamento mentre è stato anche prodotto ricorso, la domanda di aggravamento viene presa in esame solo dopo la definizione del ricorso stesso.

La legge n. 328, 8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", all'art. 24 dà la delega al governo in materia di riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo. In sostanza il Governo è stato delegato dal Parlamento a produrre, attraverso l'emanazione di un decreto legislativo, una riclassificazione delle provvidenze economiche, la fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali per la concessione degli emolumenti stessi e la revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti.

Il termine della delega è scaduto senza che il decreto sia stato emanato, la riforma di questi aspetti resta comunque un appuntamento cui il governo dovrà presto o tardi dare delle risposte.

1.6 Prestazioni economiche secondo invalidità

Fascia di età Percentuale minima di invalidità Benefici ottenibili
Tutti 33,33% o difficoltà permanenti a svolgere le funzione proprie dell'età
  • Status di invalido
  • Protesi ed ausili
Minori con difficoltà permanenti a svolgere le funzione proprie dell'età Indennità mensile di frequenza
18-55 46% Collocamento obbligatorio
18-65 51% Congedo per cure
Tutti 67% Esenzione ticket
18-65 74% Assegno mensile
18-65 100% Pensione inabilità
Tutti Soggetti
  • con impossibilità a deambulare senza accompagnatore
  • oppure con impossibilità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana
Indennità di accompagnamento

Invalidità/ minorazione accertata Età
(requisito dei richiedenti ai fini della durata delle prestazioni)
Prestazioni economiche possibili
(in relazione all'età, all'invalidità accertata e agli eventuali redditi)
Da 74% a 99% (invalidità parziale) Dalla nascita al 65.mo anno di età Pensione per invalidi civili parziali
100% (invalidità totale) Dal 18.mo al 65.mo anno di età Pensione per invalidi civili assoluti
100% (invalidità con necessità di assistenza continua - accompagnamento) Non sussiste limite di età Indennità di accompagnamento per invalidi assoluti
Sordomutismo Dalla nascita Indennità di comunicazione
Dopo il 18.mo anno di età Pensione per sordomuti
Cecità assoluta Dalla nascita Pensione per ciechi civili assoluti - Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti - Assegno integrativo per ciechi assoluti
Cecità parziale (residuo visivo non superiore a 1/20, in entrambi gli occhi, con correzione visiva) Dalla nascita Pensione per ciechi civili parziali - Indennità speciale per ciechi parziali - Assegno integrativo per ciechi parziali

Percentuali minime di invalidità accertata per altre agevolazioni:

  • 34% Protesi e apparecchi acustici
  • 46% Iscrizione nelle liste per il collocamento mirato al lavoro
  • 67% Esenzione ticket e prestazioni sanitarie
  • 74% Prestazioni economiche
  • 100% con necessità di assistenza continua buoni taxi, agevolazioni presso le FF.SS - diritto alla 'carta blu' - (anche per l'accompagnatore), ecc.

Altri benefici:

  • Agevolazioni fiscali (es. riduzione IVA per acquisto automobile, esonero tasse universitarie, ecc.).
  • Punteggio IPEA per avere diritto all'affitto agevolato.
  • Punteggio per avere diritto ai contributi provinciali per il mutuo prima casa.

2. Iscrizione al collocamento obbligatorio

2.1 Chi si può iscrivere al collocamento obbligatorio?
2.2 Quali documenti devono essere allegati alla domanda?

2.1 Chi si può iscriver al collocamento obbligatorio

L'iscrizione al Collocamento Obbligatorio ai sensi della legge 68/99 è subordinata al perdurare senza soluzioni di continuità dell'iscrizione nelle liste del Collocamento Ordinario.

Quindi l'iscrizione alla lista speciale delle Categorie Protette può essere fatta solo dopo l'iscrizione al Collocamento Ordinario. L'iscrizione al collocamento ordinario e obbligatorio posssono esser fatte contemporaneamente.

2.2 Documenti da allegare alla domanda

Premesso quanto sopra l'interessato deve produrre i seguenti documenti:

Invalidi civili

  • Verbale di visita medico Collegiale rilasciato dalla ASL 8 in originale (da restituire) dal quale risulti una percentuale d'invalidità non inferiore al 46%;
  • Fotocopia del verbale di cui sopra (da trattenere);
  • Documento di riconoscimento;

Invalidi per Servizio (Dipendenti Enti Pubblici)

  • Decreto del Ministero/Ente di appartenenza in originale (da restituire) dal quale risulti l'appartenenza ad una categoria compresa fra la prima e l'ottava;
  • Fotocopia del Decreto di cui sopra (da trattenere);
  • Documento di riconoscimento;

Invalidi del Lavoro

  • Verbale INAIL in originale (da restituire) dal quale risulti una percentuale d'invalidità non inferiore al 34%;
  • Fotocopia del verbale di cui sopra (da trattenere);
  • Documento di riconoscimento;

Orfani o Vedove di caduti sul lavoro

  • Dichiarazione INAIL in originale (da restituire) attestante che il padre o il marito sia deceduto per cause di lavoro;
  • Fotocopia della dichiarazione di cui sopra (da trattenere);
  • Documento di riconoscimento;

Orfani o Vedove di caduti per cause di servizio

  • Decreto del Ministero/Ente di appartenenza (da restituire) attestante che il padre o il marito sia deceduto per cause di servizio;
  • Fotocopia del decreto di cui sopra (da trattenere);
  • Documento di riconoscimento;

Equiparati agli Orfani e Vedove del lavoro

  • Dichiarazione INAIL in originale (da restituire) attestante che il padre o il marito sia totalmente inabile per cause di lavoro;
  • Fotocopia della dichiarazione di cui sopra (da trattenere);
  • Documento di riconoscimento;

Equiparati agli Orfani e Vedove di servizio

  • Decreto del Ministero/Ente di appartenenza (da restituire) attestante che il padre o il marito sia totalmente inabile per cause di servizio;
  • Fotocopia del decreto di cui sopra (da trattenere);
  • Documento di riconoscimento;

L'iscrizione come Orfano o come Orfano equiparato può essere fatta solo per coloro che, al momento in cui si verificò l'evento (decesso o inabilità permanente a qualsiasi lavoro del genitore), erano minorenni.

Tale limite può essere portato fino al 21º anno di età se l'interessato frequenta una scuola media o professionale, oppure fino al 26º anno di età se studente universitario.

In questi casi occorre documentare la frequenza scolastica.

Dopo aver controllato i sopra elencati documenti si procederà a stampare il C/ISCR., il C2/ - STORICO e il C/15 che dovranno essere inviati al Centro per l'Impiego a completamento dei suddetti documenti.

3. Richiesta di pensione

Espletati i punti 1 e 2 (riconoscimento invalidità e iscrizione al collocamento) il più e fatto. Ora bisogna condiderare che esistono vari tipi di pensione:

  • pensione d'invalidità civile
  • pensione d'invalidità INPS
  • pensione d'anzianità
  • pensione sociale

3.1 La pensione di invalidità civile

Accertata l'invalidità, è possibile richiedere la pensione che è di circa L. 400.000 per 13 mesi l'anno, sempre che non si superi un reddito annuo che si aggira attorno ai 6 milioni e mezzo nel caso di invalidità parziale o di circa 23 milioni e mezzo per l'invalidità totale.

La relativa certificazione va allegata all'apposito modulo di richiesta della pensione di invalidità civile, da inviare nuovamente alla USL di residenza, unitamente al certificato contestuale.

Si tenga conto dei lunghi tempi per l'accertamento e ottenimento della pensione.

Per malattie avanzate (AIDS conclamato o altre) è possibile accelerare i tempi sostenendo il "pericolo di decesso". In tal caso il contributo verrebbe reso agli eredi.

Alla pensione d'invalidità (che comprende anche malattie parziali di udito o vista), può essere sommata anche l'assegno di ACCOMPAGNAMENTO (circa 800.000 lire al mese) e per il quale non vi sono limiti di reddito, né esclude dalle liste del collocamento (sempre che sussistano residue capacità lavorative).

3.2 La pensione di invalidità INPS

Riguarda coloro che sono impossibilitati a svolgere qualsiasi attività lavorativa ed hanno accumulato almeno 5 anni di versamenti contributivi (di cui 3 anni nel quinquennio precedente la domanda di invalidità).

L'ammontare, in questo caso, è calcolato sul totale dei contributi versati.

La domanda di pensione va compilata su apposito tabulato unitamente a:

  • Stato di famiglia;
  • Certificato medico del carcere;
  • Dichiarazione dei redditi;
  • Codice fiscale;
  • Tabulato dei contributi INPS.

Eventuale ricorso può essere avanzato dopo 90 giorni dalla risposta, oppure passati 120 giorni in caso non si riceva alcun responso ("silenzio rifiuto").

In caso di accoglimento si può avere diritto ad una erogazione temporanea definita come "Assegno di Invalidità" con verifica triennale e cessazione in caso di miglioramento.

Se viene accertata un'invalidità permanente, viene allora detta "Pensione di Inabilità".