Pensione d'invalidità civileLa pensionde d'invalidità civile si chiede all'inps ma presuppone due precedenti richieste: il riconoscimento dell'invalidità civile e l'iscrizione al collocamento obbligatorio per gli invalidi. La procedura è la seguente: si ottiene prima il riconoscimento dall'ASL dell'invalidità, sulla base di questo ricoscimento va fatta l'iscrizione al collocamento obbligatorio presso un Centro per l'Impego, infine si può chiedere all'INPS la pensione d'invalidità o uno degli altri benefici. 1. Riconoscimento invalidità civile1.1 Chi può essere riconosciuto invalido civile? 1.1 Chi può essere riconosciuto invalido civile?La legge definisce invalido civile il cittadino affetto da infermità invalidanti non piu' migliorabili, che determinano una sensibile riduzione o la perdita totale della capacità lavorativa genericamente intesa e sia di età compresa tra i 18 ed i 65 anni. Possono essere riconosciuti invalidi anche soggetti infradiciottenni ed ultrasessantacinquenni affetti da infermità invalidanti, cosi' come i soggetti ciechi e sordomuti. Ai fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento si considerano invalidi i soggetti minori o di età superiore ai 65 anni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Sono escluse le situazioni gia' riconosciute come dipendenti da cause di guerra, di servizio e/o di lavoro. 1.2 A Chi presentare la domanda di riconoscimentoPer attestare un'invalidità civile è necessario richiedere una visita del medico del carcere, il quale dovrà compilare l'apposita domanda da inviare alla locale Commissione Invalidi. La domanda, debitamente firmata e timbrata dal medico del carcere e con allegato il certificato di detenzione, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui il detenuto sia recluso in una località diversa da quella di residenza, la domanda dovrà essere inviata alla ASL del comune di residenza. Normalmente la ASL di appartenenza delega la commissione competente per il territorio dove si trova il carcere ad effettuare la visita. Entro tre mesi dal ricevimento della domanda la Commisione della ASL per il riconoscimento dell'invalidità dovrà recarsi in carcere per effettuare la visita medico-legale. Il medico legale stabilirà quindi un punteggio d'invalidità, per il quale:
In entrambi i casi, se il punteggio risulta di poco sotto le percentuali sopra riportate, è possibile valutare un eventuale ricorso, da istruire entro 60 giorni dalla data della risposta attraverso un Patronato, e per il quale è necessario:
Se entro 180 giorni non si è avuta risposta, è possibile procedere con una causa legale. Altri benefici possibili sono
1.3 Quali documenti devono essere allegati alla domanda?I documenti da allegare sono
Il modulo-domanda prevede l'autocertificazione relativa alla data di nascita, alla residenza ed alla cittadinanza. Nel caso in cui la persona sia impossibilitata a firmare, e' necessario specificarne il motivo e la dichiarazione dovrà essere raccolta da un pubblico ufficiale (funzionario del Comune o del Centro civico). Le domande sono protocollate, registrate ed ordinate in base alla data di presentazione. La data della visita di accertamento viene comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La persona interessata e' sottoposta a visita da parte di una delle Commissioni Mediche istituite presso il Servizio di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria, che valuta il grado d'invalidità in base alla documentazione clinica presentata ed all'accertamento delle condizioni di salute. Durante la visita il richiedente puo' avvalersi (a proprie spese) dell'assistenza di un medico di fiducia. L'esito della visita viene inviato all'interessato presso il carcere tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora il giudizio della Commissione sanitaria di prima istanza non soddisfi il richiedente, egli puo' ricorrere, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale contenente l'esito stesso, al competente ufficio provinciale, allegando un nuovo certificato rilasciato da un medico specializzato nella disciplina attinente la propria patologia. Nel caso in cui il richiedente deceda prima della visita gli eredi possono richiedere che la pratica proceda (riconoscimento d'invalidità post mortem). In questo caso la Commissione Medica decide sulla base della documentazione clinica. Tale documentazione deve dimostrare in modo certo e preciso le patologie invalidanti del richiedente. 1.4 I tempi per il riconoscimento dell'invaliditàIl detenuto dovrà essere sottoposto ad una visita medica, effettuata dalla Commissione, entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine senza che la visita sia stata fissata, il richiedente può presentare diffida in carta semplice all'Assessorato alla Sanità della Regione. Questo fissa la data di visita presso la Commissione ASL competente entro il termine complessivo di nove mesi dalla domanda. Se la diffida viene presentata oltre il sesto mese dalla data della domanda, la data della visita viene fissata entro 90 giorni. L'intera procedura deve concludersi entro 9 mesi. Nel caso in cui anche dopo la diffida non viene fissata la visita medica, il richiedente ha diritto di presentare ricorso legale al Ministero delle Finanze (già Ministero del Tesoro). 1.5 domanda di aggravamentoIn alternativa al ricorso (o ancora per il 2004, nel caso sia trascorso il limite dei 60 giorni per presentare il ricorso amministrativo) e non si voglia iniziare un'istanza legale, si può procedere alla richiesta di nuova visita per l'"aggravamento", per ottenere una valutazione dell'invalidità maggiore di quella riconosciuta dalla commissione di prima istanza. Tali domande devono necessariamente essere corredate da documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente, pena l'esclusione della verifica. Se l'aggravamento viene accordato, e stabilito un diverso grado di invalidità e quindi diritto a diversa forma di prestazione economica, le nuove provvidenze economiche iniziano ad essere pagate a partire dal mese successivo alla data di presentazione dell'istanza stessa. Se si presenta domanda di aggravamento mentre è stato anche prodotto ricorso, la domanda di aggravamento viene presa in esame solo dopo la definizione del ricorso stesso. La legge n. 328, 8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", all'art. 24 dà la delega al governo in materia di riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo. In sostanza il Governo è stato delegato dal Parlamento a produrre, attraverso l'emanazione di un decreto legislativo, una riclassificazione delle provvidenze economiche, la fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali per la concessione degli emolumenti stessi e la revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti. Il termine della delega è scaduto senza che il decreto sia stato emanato, la riforma di questi aspetti resta comunque un appuntamento cui il governo dovrà presto o tardi dare delle risposte. 1.6 Prestazioni economiche secondo invalidità
Percentuali minime di invalidità accertata per altre agevolazioni:
Altri benefici:
2. Iscrizione al collocamento obbligatorio2.1 Chi si può iscrivere al collocamento obbligatorio? 2.1 Chi si può iscriver al collocamento obbligatorioL'iscrizione al Collocamento Obbligatorio ai sensi della legge 68/99 è subordinata al perdurare senza soluzioni di continuità dell'iscrizione nelle liste del Collocamento Ordinario. Quindi l'iscrizione alla lista speciale delle Categorie Protette può essere fatta solo dopo l'iscrizione al Collocamento Ordinario. L'iscrizione al collocamento ordinario e obbligatorio posssono esser fatte contemporaneamente. 2.2 Documenti da allegare alla domandaPremesso quanto sopra l'interessato deve produrre i seguenti documenti: Invalidi civili
Invalidi per Servizio (Dipendenti Enti Pubblici)
Invalidi del Lavoro
Orfani o Vedove di caduti sul lavoro
Orfani o Vedove di caduti per cause di servizio
Equiparati agli Orfani e Vedove del lavoro
Equiparati agli Orfani e Vedove di servizio
L'iscrizione come Orfano o come Orfano equiparato può essere fatta solo per coloro che, al momento in cui si verificò l'evento (decesso o inabilità permanente a qualsiasi lavoro del genitore), erano minorenni. Tale limite può essere portato fino al 21º anno di età se l'interessato frequenta una scuola media o professionale, oppure fino al 26º anno di età se studente universitario. In questi casi occorre documentare la frequenza scolastica. Dopo aver controllato i sopra elencati documenti si procederà a stampare il C/ISCR., il C2/ - STORICO e il C/15 che dovranno essere inviati al Centro per l'Impiego a completamento dei suddetti documenti. 3. Richiesta di pensioneEspletati i punti 1 e 2 (riconoscimento invalidità e iscrizione al collocamento) il più e fatto. Ora bisogna condiderare che esistono vari tipi di pensione:
3.1 La pensione di invalidità civileAccertata l'invalidità, è possibile richiedere la pensione che è di circa L. 400.000 per 13 mesi l'anno, sempre che non si superi un reddito annuo che si aggira attorno ai 6 milioni e mezzo nel caso di invalidità parziale o di circa 23 milioni e mezzo per l'invalidità totale. La relativa certificazione va allegata all'apposito modulo di richiesta della pensione di invalidità civile, da inviare nuovamente alla USL di residenza, unitamente al certificato contestuale. Si tenga conto dei lunghi tempi per l'accertamento e ottenimento della pensione. Per malattie avanzate (AIDS conclamato o altre) è possibile accelerare i tempi sostenendo il "pericolo di decesso". In tal caso il contributo verrebbe reso agli eredi. Alla pensione d'invalidità (che comprende anche malattie parziali di udito o vista), può essere sommata anche l'assegno di ACCOMPAGNAMENTO (circa 800.000 lire al mese) e per il quale non vi sono limiti di reddito, né esclude dalle liste del collocamento (sempre che sussistano residue capacità lavorative). 3.2 La pensione di invalidità INPSRiguarda coloro che sono impossibilitati a svolgere qualsiasi attività lavorativa ed hanno accumulato almeno 5 anni di versamenti contributivi (di cui 3 anni nel quinquennio precedente la domanda di invalidità). L'ammontare, in questo caso, è calcolato sul totale dei contributi versati. La domanda di pensione va compilata su apposito tabulato unitamente a:
Eventuale ricorso può essere avanzato dopo 90 giorni dalla risposta, oppure passati 120 giorni in caso non si riceva alcun responso ("silenzio rifiuto"). In caso di accoglimento si può avere diritto ad una erogazione temporanea definita come "Assegno di Invalidità" con verifica triennale e cessazione in caso di miglioramento. Se viene accertata un'invalidità permanente, viene allora detta "Pensione di Inabilità". |
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