Indennità di disoccupazione
Esistono due tipi di indennità:
- indennità di disoccupazione ordinaria;
- indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
Indennità di disoccupazione ordinaria
Requisiti
- aver lavorato almeno un anno (52 settimane anche non consecutive) nell'ultimo biennio e avere
- avere almeno due anni di anzianità assicurativa presso l'INPS (il primo contributo INPS deve essere stato versato almeno due anni prima della fine dell'ultimo rapporto di lavoro). Ai fini della maturazione dell'anno e dell'anzianità assicurativa, il periodo di lavoro prestato in qualità di apprendista non è valido.
- È obbligatorio inoltre essere iscritti al Centro per l'Impiego (ex Collocamento) e avere vidimato il tesserino nei mesi previsti per la revisione.
Presentazione domanda
La richiesta deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione effettiva del rapporto di lavoro.
Decorrenza
Se la richiesta viene presentata entro i primi 7 giorni dal licenziamento, l'indennità decorre dall'8º giorno di cessazione del rapporto di lavoro. Se la richiesta viene inoltrata dall'8º al 68º giorno dal licenziamento, l'indennità decorre dal 5º giorno successivo alla presentazione della domanda.
Importo e modalità di pagamento
L'indennità ordinaria ammonta al 40% della media delle retribuzioni lorde percepite nell'ultimo trimestre antecedente il licenziamento.
Viene riconosciuta per un periodo massimo di sei mesi (180 giorni) e per coloro di età uguale o superiore a 50 anni è estesa fino a nove mesi.
E' previsto anche il pagamento degli assegni familiari fino ad un massimo di 156 giorni.
Se il disoccupato durante il periodo nel quale percepisce l'indennità trova lavoro per un periodo superiore a cinque giorni, la corresponsione della medesima cessa dalla data di assunzione.
Il pagamento dell'indennità ordinaria avviene tramite assegno inviato a casa dalla Sede INPS competente in base alla residenza.
Settore edilizia
Se i lavoratori del settore edile hanno lavorato nel settore per almeno 43 settimane nell'ultimo biennio e sono stati licenziati per cause oggettive da parte del datore di lavoro (per esempio chiusura del cantiere) sono soggetti a regole diverse.
Hanno anche loro diritto a sei mesi di indennità, ma nei primi tre usufruiscono di una quota pari all'80% della media delle retribuzioni precepite nelle ultime quattro settimane in cui è stata prestata l'attività lavorativa (entro un tetto massimo variabile di anno in anno), nei residui tre mesi il trattamento è pari a quello dell'indennità di disoccupazione ordinaria.
La richiesta può essere inoltrata entro un limite massimo di due anni dalla data del licenziamento.
L'indennità decorre dal primo giorno di disoccupazione se l'interessato si iscrive al Centro per l'Impiego entro i sette giorni successivi al licenziamento; trascorsi i sette giorni, la decorrenza coincide con quella della iscrizione al Centro.
Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti
Riguarda i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro, ma non hanno ancora maturato i requisiti necessari per l'indennità di disoccupazione ordinaria (per esempio lavoratori stagionali, trimestrali, lavoratori dello spettacolo).
Requisiti
Per poter usufruire di questo tipo di indennità occorre aver effettuato almeno 78 giorni di lavoro dipendente retribuito (comprese le assenze retribuite per malattia, maternità, infortunio, ferie, domeniche, festivi, ecc.) dell'anno solare (1º gennaio - 31 dicembre) antecedente quello della presentazione della domanda.
Occorre inoltre avere almeno una settimana di contributi INPS antecedente i due anni solari precedenti (chi presenterà la domanda nel 2003 deve avere almeno un contributo settimanale al 31 dicembre 2000).
Diversamente dalla disoccupazione ordinaria, in questo caso non è obbligatorio essere iscritti al Centro per l'Impiego, tranne che per i soci di cooperativa.
Presentazione domanda
Per ottenere questo tipo di indennità è necessario presentare una richiesta alla sede dell'INPS competente per residenza o tramite posta.
La richiesta deve essere formulata su appositi moduli INPS e deve essere presentata dal 2 gennaio al 31 marzo di ogni anno (in relazione al periodo lavorativo dell'anno precedente).
Importo e modalità di pagamento
Attualmente l'indennità giornaliera ammonta al 30% della retribuzione media lorda percepita per le giornate lavorate nell'anno precedente la richiesta. Il calcolo che si effettua è il seguente: totale delle retribuzioni lorde mensili diviso 30 e moltiplicato per le giornate effettivamente lavorate; al risultato si applica il coefficiente del 30%.
E' previsto il pagamento dell'intera quota degli assegni familiari fino a un massimo di 156 giorni.
Il pagamento avviene mediante assegno circolare non trasferibile inviato dall'INPS direttamente all'interessato.
| Ordinaria | Con requisiti ridotti | |
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| Requisiti |
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| Periodo indennizzabile |
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| Domanda | Va inoltrata:
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Va inoltrata:
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| Termini per la presentazione della domanda |
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