Capitolo 4
Il futuro dell'OPG: i progetti di legge
4.1. L'inadeguatezza dei precedenti normativi e l'esigenza di riforma
Ripercorrendo i passaggi che costruirono la psichiatria forense, e con essa i manicomi giudiziari, emerge il valore della cultura medica della prima metà del secolo scorso: l'individuazione di categorie di psicosi e la catalogazione delle malattie mentali sembravano individuare nella follia il responsabile giuridico dei crimini, escludendo la responsabilità, invece, del soggetto autore del reato. La psichiatria, allora nascente, acquistava credito e potere, funzionando non solo come cura dell'individuo, ma soprattutto come intervento di prevenzione e igiene pubblica: la crescita demografica, le strutture urbane, la manodopera industriale, il nuovo ordine della nascente società borghese doveva essere governato. In questo contesto, la psichiatria diventa garante consapevole di fronte all'incomprensibilità e alla pericolosità della follia, a tutela dell'ordine sociale minacciato. La psichiatria forense e il manicomio giudiziario nascono all'inizio del secolo XIX da un incrocio tra la necessità di costruire nuovi codici penali e civili, determinata dal nuovo assetto politico ed economico e l'affermazione dell'etica liberale che sostiene una cultura della sanzione che è legata a concetti di rieducazione che si adattano alla natura del criminale. I crimini senza ragione o il quotidiano disturbo, che vedono nella follia il responsabile giuridico, rendono sempre più ampio l'intervento della psichiatria. La cura e la custodia del folle-reo, come strumento separato e speciale di punizione, rispondono alla necessità di adeguare i trattamenti penali al folle. Oggi, a differenza di allora, il disturbo mentale non è più rappresentabile come frattura assoluta, come condizione statica e immutabile; assume invece valore e spessore diversi in relazione alla persona.
Il processo irreversibile che sta conducendo alla chiusura definitiva degli ospedali psichiatrici impone una riflessione seria sulla necessità di perseguire in prospettiva un obiettivo analogo riguardo al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
Di fatto, fino alla riforma psichiatrica avviata con la legge n. 180 del 1978, i due sistemi, quello dei manicomi civili (legge manicomiale del 1904) e l'ospedale psichiatrico giudiziario istituito quale misura di sicurezza dal Codice Rocco del 1930, avevano proceduto sostanzialmente in parallelo, ispirandosi a principi terapeutici e socio-riabilitativi ma anche a quelli della difesa sociale e della prevenzione delle condotte devianti. Se è vero comunque che l'abolizione del manicomio, sulla scorta delle nuove concezioni e conquiste della psichiatria moderna, ha affermato quale irrinunciabile, pregnante e prioritaria l'esigenza del momento terapeutico e riabilitativo nei confronti del malato di mente ed il suo diritto ad essere non custodito ma curato e seguito dal territorio, è pur vero che per lo stesso Codice Rocco il trattamento curativo non costituiva una vera e propria pena e che nell'esecuzione della misura doveva essere esclusa la finalità affittiva tipica della pena detentiva. Sulla scorta di tali principi, già contemplati nella stessa normativa penale e delle linee innovatrici introdotte dalla citata riforma del 1978, l'obiettivo da conseguire è dunque quello di un riallineamento, per quanto possibile armonico ed interattivo, di due sistemi che, come prima precisato, hanno a lungo marciato in sostanziale parallelismo. La tematica del superamento dell'OPG, investendo peculiari aspetti di natura legislativa correlandosi a problemi non solo di natura terapeutica e socio-riabilitativa ma anche di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, si configura comunque oltremodo complessa ed articolata. Essa va dunque affrontata con grande attenzione, cautela e realismo, soprattutto nell'intento di non ingenerare possibili fenomeni controindicativi o di rigetto, che rischierebbero di vanificarne i principi e le finalità.
La concezione del disturbo mentale e le modalità di cura e di riabilitazione derivanti dalla legge 180 hanno giustificato il dubbio di costituzionalità, non solo dell'ospedale psichiatrico giudiziario, ma soprattutto degli automatismi giuridico-psichiatrici che definiscono l'infermità di mente e con essa l'incapacità di intendere e di volere, con l'inaccettabile conseguenza della negazione della persona stessa e dei suoi diritti. "Il manicomio produce malattia": il senso della chiusura degli ospedali psichiatrici può essere colto proprio in tale affermazione; il manicomio, contenendo la malattia, la riproduceva, favoriva la cronicizzazione della patologia e acuiva l'isolamento e l'alienazione dei malati. Oggi, affermare che la malattia non annulla l'individuo corrisponde a dire che egli è pur sempre un soggetto, e come tale titolare di diritti come tutti gli altri (1). In estrema sintesi, attraverso la categoria della malattia oggi non è più possibile la negazione dei diritti dell'internato: la nuova legge, avviando il lento il processo di integrazione delle persone affette da disturbo mentale, li riconosce cittadini a pieno titolo e accusa l'istituzioni manicomiali di aver negato loro dignità e rispetto.
Oggi, a più di un secolo dalla loro fondazione, gli OPG risultano ormai superati, inutilmente classificatori, disfunzionali rispetto al loro scopo istituzionale, fallimentari rispetto alle finalità di rieducazione, inserimento sociale e riabilitazione. Peraltro, la pesantezza e la rigidità del sistema finisce per tradire anche l'asserita capacità di protezione sociale: molti oggi ritengono che il destino dell'OPG possa consistere esclusivamente nella sua definitiva soppressione. Dopo i fervori, le discussioni e le proposte succeduti alla riforma psichiatrica (si ricordano, ad esempio, la proposta di legge Vinci-Grossi e un importante convegno tenutosi a Trieste nel 1984 a cura dell'Istituto giuridico della facoltà di economia e commercio e del dipartimento di salute mentale), e il silenzio legislativo degli anni '80, si sta ora riprendendo a discutere. I detenuti e gli internati hanno diritto al pari dei cittadini in stato di libertà alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali ed in quelli locali. L'affermazione di principio è contenuta nel D.Lgs. 22/6/1999 n. 230 (2), riguardante il riordino della medicina penitenziaria, che costituisce attuazione del principio sancito dall'art. 32 della Costituzione in materia di diritto alla salute nella parte in cui la norma stabilì che "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo" e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
L'insufficienza della tutela della salute nelle carceri e negli OPG italiani era stata già ampiamente documentata anche nei lavori e nelle conclusioni della Commissione del Senato della Repubblica che ha svolto negli anni 1993-94 una "indagine conoscitiva della situazione sanitaria nelle carceri" (3). Anche se, come si è spesso sottolineato, non sono mancati alcuni progressi, come l'acquisizione di competenze importanti da parte degli operatori specializzati, il sistema attuale incontra ancora difficoltà oggettive a svolgere la funzione di "presa in carico" del bisogno di salute: il servizio attuale risulta notevolmente affievolito nell'attesa di una nuova disciplina normativa della materia.
A tale proposito, occorre analizzare il contenuto dell'articolo 5 della Legge 419/98, relativo al "riordino della medicina penitenziaria":
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della medicina penitenziaria, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
- prevedere specifiche modalità per garantire il diritto alla salute delle persone detenute o internate mediante forme progressive di inserimento, con opportune sperimentazioni di modelli organizzativi anche eventualmente differenziati in relazione alle esigenze ed alle realtà del territorio, all'interno del Servizio sanitario nazionale, di personale e di strutture sanitarie dell'amministrazione penitenziaria;
- assicurare la tutela delle esigenze di sicurezza istituzionalmente demandate all'amministrazione penitenziaria;
- prevedere l'organizzazione di una attività specifica al fine di garantire un livello di prestazioni di assistenza sanitaria adeguato alle specifiche condizioni di detenzione o internamento e l'esercizio delle funzioni di certificazione rilevanti a fini di giustizia;
- prevedere che il controllo sul funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone detenute o internate sia affidato alle regioni ed alle aziende unità sanitarie locali;
- prevedere l'assegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Fondo sanitario nazionale delle risorse finanziarie, relative alle funzioni progressivamente trasferite, iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, nonché i criteri e le modalità della loro gestione.
Tale norma ha rappresentato, quindi, la prima tappa fondamentale nel percorso di riforma avviato dal Governo, per costruire un sistema penitenziario che sappia coniugare sicurezza, diritti individuali e recupero sociale dei detenuti. La stessa Corte di Cassazione, anche di recente (4), modificando il proprio precedente orientamento (5), è giunta ad affermare, da una parte, che il diritto alla salute del detenuto o internato prevale sullo stato di detenzione. Si è trattato di un notevole passo avanti nella direzione della tutela della salute anche in ambito carcerario, in ottemperanza della disposizione dell'art. 32 della Costituzione.
La salute è considerata un diritto assoluto dell'individuo: la negazione di tale principio equivarrebbe alla negazione dell'uomo. Per tale motivo, il legislatore ha sentito la necessità, prima con la norma dell'art. 5 della Legge 419/98 e poi con la disciplina emanata con il D. Lgs. 22/6/1999 n. 230, di adeguare la precedente normativa al dettato costituzionale ed alle più recenti riforme in materia sanitaria allo scopo di assicurare anche al cittadino detenuto condizioni di tutela della salute e livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti dai cittadini liberi.
In linea con la riforma dell'assistenza sanitaria nazionale, la legge 419 del '98 affida quindi la erogazione delle prestazioni sanitarie alla ASL cui spetta la gestione ed il controllo dei servizi sanitari negli istituti penitenziari mentre alle Regioni sono demandate le competenze in ordine alle funzioni di organizzazione e di programmazione dei servizi sanitari regionali negli istituti penitenziari ed il controllo sul funzionamento dei servizi medesimi (art.2, comma 3 e art.3, comma 2, D.Lgs. 230/1999). La legge rinvia, inoltre, ad un apposito Progetto la definizione del ruolo delle Regioni, volto a garantire gli obiettivi di salute dei detenuti e degli internati al fine di conseguire un "miglioramento continuo dell'assistenza negli istituti penitenziari" (art. 5, comma 3, lett. a del suddetto decreto).
In tale quadro normativo, è stato emanato il D.M. 21/4/2000 concernente il Progetto per la tutela della salute in ambito penitenziario, così come previsto dal D.Lgs. 230/1999. Il Progetto denuncia innanzitutto una importante lacuna, costituita in particolare dalla inesistenza di un sistema di rilevazione nazionale delle patologie in ambito penitenziario, evidenziando soltanto i dati (parziali) disponibili relativi a quelle maggiormente diffuse in ambito carcerario. Inoltre il Progetto sottolinea come "il carcere, per molti aspetti, sia causa di rischi aggiuntivi per la salute fisica e psichica dei detenuti, degli internati e dello stesso personale addetto alla sorveglianza e all'assistenza: infatti il regime alimentare, gli ambienti malsani, la mancanza di movimento e di attività sociale, gli atti di violenza e di autolesionismo costituiscono i problemi più gravi, ancora irrisolti, cui con priorità deve essere rivolta l'attenzione e l'iniziativa dei Servizi sanitari. Inoltre, il Progetto pone in evidenza "lo stato delle strutture edilizie con vecchi edifici impropriamente adattati a carceri e degradati dal tempo e dall'uso e con stabilimenti di più recente costruzione ma ugualmente inadatti e nocivi". Dopo questa panoramica oltremodo desolante della condizione carceraria del detenuto-malato, il D.M. delinea i possibili rimedi, incaricando le aziende sanitarie locali della progettazione di "modelli organizzativi atti ad assicurare il soddisfacimento della domanda di cura dei detenuti e degli internati" e dell'organizzazione di "percorsi terapeutici che garantiscano la tempestività degli interventi, la continuità assistenziale, l'appropriatezza e la qualità delle prestazioni e la verifica dei risultati anche attraverso apposite linee guida". In materia di tutela della salute mentale della popolazione carceraria, il Progetto sottolinea come "ormai riconosciuta a livello internazionale l'esistenza di un disagio psichico maggiore e diffuso negli istituti penitenziari" che rende improcrastinabili "più mirati interventi di prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi mentali". Il progetto prevede che siano "assegnati agli istituti o servizi speciali per infermi e minorati psichici gli imputati ed i condannati, ai quali nel corso della misura sopravviene una infermità psichica che non comporti l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario o in case di cura e custodia nonché, per l'esecuzione della pena, i soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente". In tema di riabilitazione psico-fisica, si sottolinea l'importanza della "riorganizzazione ed implementazione delle attività riabilitative per realizzare in ogni istituto spazi attrezzati per lo svolgimento delle attività di riabilitazione". In definitiva, dopoavere denunciato le evidenti carenze del sistema sanitario carcerario ed il pregiudizio delle condizioni di salute del malato-detenuto, il D.M. non ne trae le necessarie conseguenze in linea con il riconoscimento del diritto dei detenuti e degli internati alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione efficaci ed appropriate sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale come enunciato nell'art.1 del D.Lgs. 22/6/1999 n. 230. Infatti, il Progetto ancora una volta limita il ricovero in una unità operativa di degenza esterna al carcere alla cura degli stati acuti di malattia dei soggetti detenuti.
Da molti anni sono evidenti le difficoltà nell'attuare qualunque modifica legislativa riguardante l'imputabilità ed il vizio di mente nel sistema penale italiano ed il sistema istituzionale deputato all'applicazione delle misure di sicurezza, in caso di ritenuta pericolosità derivante da infermità. È anche ragionevole pensare che in un settore così delicato un'eventuale modifica legislativa può diventare controproducente se non è preceduta e sostenuta da significativi cambiamenti nelle culture e nelle pratiche. D'altra parte è noto che ormai vi sono esperienze consolidate che riguardano sia la possibilità di evitare l'invio in OPG di persone inferme di mente che hanno commesso reati sia la possibilità di una precoce presa in carico di persone già inviate in OPG sia la possibilità di sensibilizzare ed orientare le pratiche dei S.S.M. affinché la presa in carico dei pazienti corrisponda anche ad un atteggiamento di attenzione-prevenzione. Inoltre anche le pratiche psichiatrico-forensi stanno mutando, anche se in misura minoritaria, accompagnate da nuove elaborazioni dei temi dell'incapacità di intendere e di volere e della pericolosità.
I Direttori degli OPG in alcuni casi stanno dando avvio a nuove pratiche all'interno e dall'interno degli stessi istituti stabilendo nuovi rapporti con alcuni Servizi di Salute Mentale e con altri soggetti della rete del territorio. I direttori dei vari istituti richiamano inoltre l'attenzione sul fatto che almeno alcune decine di persone internate non manifestano problemi di pericolosità ma rimangono in OPG per mancanza di iniziative, disponibilità o risorse da parte dei S.S.M. dei luoghi di provenienza, ma anche delle Aziende sanitarie e delle Regioni. Prescindendo dalle questioni normative, è evidente che in alcuni casi è possibile affrontare in modo diverso il problema, più consono alla cultura ed al rispetto dei diritti fondamentali sia della persona che della società. Diventa quindi necessario cercare di agire in modo concreto, razionale, programmato e coordinato su tutte le questioni nodali sulle quali vi è già da tempo l'evidenza che è possibile intervenire efficacemente sia per prevenire l'applicazione della misura di sicurezza sia per ridurne la durata, indipendentemente da qualunque possibile modificazione legislativa. A partire da queste considerazioni una commissione mista del Ministero della Giustizia e del Ministero della Sanità ha elaborato un documento che indica con chiarezza i diversi livelli delle responsabilità istituzionali ed alcuni percorsi possibili per cercare di ridefinire in concreto, nei numeri e nella cultura, il problema dell'OPG e della Casa di Cura e Custodia senza la pretesa di risolvere del tutto il problema, ma con il preciso intento di ridefinirlo in modo radicale al fine di modificare e comprendere meglio il significato di alcuni meccanismi istituzionali stereotipati e le possibilità di intervento che oggi in molti casi sono realizzabili. Ridotto drasticamente il numero degli internati "non necessari" con azioni concrete quanto esemplari, diventa possibile comprendere meglio e nella sua globalità anche la reale natura del problema OPG in tutti i suoi aspetti. Il documento è stato approvato dai due Ministeri, dall'Osservatorio Permanente per la Tutela della Salute Mentale, dal Consiglio Superiore di Sanità, mentre ha trovato qualche difficoltà nella Conferenza Stato-Regioni. In questo momento, considerato che la questione OPG sta trovando spazio e rappresentazione anche all'interno delle questioni relative alla Tutela della Salute Mentale, ad esempio nella recentissima Conferenza sulla Salute Mentale, si tratta soltanto di definire alcune modalità organizzative per stabilire responsabilità, modalità e risorse (6).
4.1.1. Il disegno di legge Riz
Proprio al fine di superare l'inadeguatezza dei precedenti normativi, il 2 agosto del 1995, viene presentato alla Presidenza il disegno di legge n. 2038, di iniziativa del senatore Riz, avente ad oggetto alcune modifiche al libro primo del codice penale.
Per quanto riguarda il ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario, il progetto prevede che tali strutture siano dislocate nelle diverse regioni italiane, e che accolgano solo i soggetti provenienti da quel territorio: questo tipo di misura, a cui sarebbero soggette soltanto le persone dichiarate totalmente incapaci di intendere e di volere, riconosciute socialmente pericolose e responsabili di reati per cui la legge prevede una pena superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, dovrebbe essere applicata negli omonimi istituti, con l'assistenza dei servizi sociali e sanitari pubblici non giudiziari del territorio di residenza o di domicilio del detenuto, al fine di evitare la lesione dei legami tra il soggetto e il suo territorio di appartenenza, in modo da eliminare i frequenti fenomeni di emarginazione, e per rendere possibile il reinserimento del soggetto nel suo contesto sociale, al termine dell'esecuzione della misura di sicurezza (7).
Attualmente, gli istituti sono più o meno disseminati in tutta Italia, ma molte regioni ne sono prive: ciò comporta che molti internati siano costretti a trasferirsi anche per tempi lunghi in regioni distanti dalla loro zona di origine, rendendo ancor più difficoltoso ogni contatto con l'ambiente familiare e con il paese di provenienza, ma anche con i Servizi di salute mentale del servizio sanitario nazionale. In relazione alla possibilità di intervento diretto e costante dei servizi suddetti nella esecuzione della misura di sicurezza non detentiva, il progetto auspicherebbe la dislocazione degli ospedali psichiatrici giudiziari nelle diverse regioni italiane, accogliendo, in linea di massima, solo i soggetti pertinenti a quel determinato territorio. A tale scopo, sarebbe auspicabile una convenzione tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, avvalendosi delle vecchie strutture degli ospedali psichiatrici civili, definitivamente soppressi dalla data del 31 dicembre 1996. In tal modo, non si escluderebbe la possibilità di istituire nuovi ospedali psichiatrici giudiziari nelle diverse regioni, come speciali reparti degli istituti penitenziari ordinari.
Sostanzialmente, la proposta del disegno di legge Riz non mira ad eliminare definitivamente gli ospedali psichiatrici giudiziari, ma offre una soluzione di tipo intermedio, non impossibile da realizzare: questa avrebbe il vantaggio di evitare lo sradicamento dell'internato dal suo luogo geografico di origine o comunque di appartenenza; le amministrazioni e gli enti locali sarebbero costantemente e direttamente coinvolte nella risoluzione delle problematiche concernenti l'internamento dei cittadini; infine, durante il corso della misura di sicurezza, diverrebbe possibile instaurare un regolare rapporto tra internati e servizi sociali o sanitari territorialmente competenti.
Nel progetto rimangono invariate le nozioni di capacità di intendere e di volere e quelle di imputabilità. La prima innovazione al codice è apportata dall'art. 83 del disegno di legge, dove si affianca alla nozione di infermità quella di "anomalia", seguendo l'impostazione accolta da molte legislazioni europee. Il termine "anomalia" non comprendendo quello di infermità, consentirebbe di abbracciare tutte quelle condizioni psichiche che, pur non costituendo una vera infermità, sono ritenute significative ai fini del difetto di imputabilità nell'adulto: si tratterebbe, ad esempio, delle psicopatie o disturbi di personalità, ma anche delle condizioni malformative e neurologiche. Ciò che rileverebbe ai fini della sussistenza o meno della imputabilità sarebbe sempre la capacità di intendere e di volere o il grado del suo difetto: quindi la gravità dell'infermità o dell'anomalia, che distingue il vizio di mente totale da quello parziale, si rileverebbe dal grado di incidenza di queste sulla capacità del soggetto.
In generale, perché sia applicabile la misura di sicurezza, la qualità di persona socialmente pericolosa deve sussistere all'atto del giudizio di cognizione: secondo il progetto, perché la misura sia in concreto applicabile, detta qualità deve sussistere anche all'atto dell'inizio della sua esecuzione. Perciò la pericolosità dovrebbe essere rivalutata dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 679 c.p.p., onde evitare l'eventuale indebito protrarsi della esecuzione della misura di sicurezza; la persistenza o meno della pericolosità sociale dovrebbe essere riesaminata dal giudice in tempi prefissati, che sono indicati dal progetto Riz come "almeno una volta all'anno". Se in seguito al riesame la pericolosità del soggetto risultasse cessata, la revoca disposta dal giudice comporterebbe l'estinzione della misura e la immediata cessazione di tutti i suoi effetti.
Una questione particolarmente interessante, affrontata dal progetto, è quella della graduazione della pericolosità. Nell'ordinamento attuale, la pericolosità sociale sussiste o non sussiste: la normativa attuale si dimostra, da questo punto di vista, troppo rigida e iniqua, considerando che nei casi concreti, si assiste invece a situazioni di attenuazione o di accentuazione della pericolosità, a seconda dell'andamento clinico della malattia mentale; tale graduazione della pericolosità può essere utilizzata, sia per l'eventuale applicazione di misure alternative, sia per la concessione di licenze premio. A tale proposito, occorre precisare che l'art. 165 del disegno di legge prevede infatti che il giudice, ove accerti che la pericolosità sia significativamente ridotta, trasformi la misura di sicurezza detentiva in quella non detentiva, consistente nella sottoposizione alla libertà vigilata. In tal modo si realizzerebbero due possibili livelli di esecuzione della misura di sicurezza: uno detentivo e l'altro non detentivo, fuori dall'Ospedale psichiatrico giudiziario.
4.1.2. Le proposte di legge più recenti
Meritano di essere esaminate due proposte di legge diametralmente opposte: entrambe sono finalizzate alla chiusura dell'ospedale psichiatrico giudiziario, ma nel merito differiscono su questioni decisive. La prima, forse impropriamente detta "Proposta Corleone", presentata nel 1996, affronta con radicalità proprio la questione dell'imputabilità, suggerendo in premessa proprio l'abrogazione degli articoli 88 e 89, riportando dunque in giudizio l'imputato riconosciuto eventualmente affetto da infermità di mente. Questa proposta introdurrebbe un cambiamento reale e profondo, proponendo percorsi coraggiosi, certo difficili ma sicuramente orientati verso percorsi di normalità. È evidente che la questione, per quanto chiara, rivista oggi nella prospettiva storica, continui a contenere contraddizioni di non facile accettazione.
La seconda, che forse altrettanto impropriamente chiameremo "Proposta di legge delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna", sostenuta anche da Alessandro Margara, presentata pochi mesi più tardi rispetto a quella "Corleone", dispone la territorializzazione degli istituti manicomiali, attribuendo alle singole Regioni il compito di organizzare residenze riabilitative e di contenimento, attraverso la previsione istituti regionali di trattamento sanitario custodito. Tale proposta, dalla quale derivano necessariamente articolati aggiornamenti, sia del codice di procedura penale che dell'ordinamento penitenziario, privilegia il momento della cura, suggerendo una regionalizzazione del manicomio giudiziario e un conseguente rapporto operativo e pratico con i servizi di salute mentale di quelle aree. Questa proposta non tocca le questioni che fondano il rapporto psichiatria-giustizia, non affronta la questione dell'infermità mentale e della incapacità, lasciando inalterato il concetto della non imputabilità e, in definitiva, non altera la geometria del "doppio binario", ovvero di una giustizia penale speciale per le persone affette da disturbo mentale. Dunque si occupa dell'esecuzione della misura di sicurezza, ma non discute le ragioni per le quali infermità, irresponsabilità, pericolosità, assenza di responsabilità soggettiva costruiscono il sistema penale speciale; in concreto, lascia inalterati gli articoli 88 e 89 del codice penale del 1930, relativi appunto alla infermità, semi-infermità e imputabilità.
Entrambe le proposte meritano un'analisi più completa e dettagliata.
4.1.2.1. Il disegno di legge Corleone
In Italia, in caso di reato, se vi sia sospetto di malattia mentale, il giudice ordina una perizia psichiatrica; se questa si conclude con un giudizio di incapacità di intendere e di volere dell'imputato, lo si proscioglie senza giudizio; se riconosciuto pericoloso socialmente, lo si avvia a un ospedale psichiatrico giudiziario (articolo 88 c.p.) per periodi di tempo definiti o meno, in relazione alla pericolosità sociale (sempre presunta). Anche se positive modificazioni sono state introdotte dal nuovo codice di procedura penale nel 1989, la sequenza descritta è tuttora automatica: reato apparentemente incongruo - malattia mentale - incapacità - non imputabilità - proscioglimento - pericolosità sociale - manicomio criminale. Tale automaticità ha condizionato anche le modalità di esecuzione della pena, della detenzione nel caso di malattia mentale sopravvenuta. In breve, e altrettanto automaticamente, fino a non più di un decennio fa, se durante il periodo di detenzione in carcere, si verificava l'insorgenza di disturbo mentale, veniva applicata la sospensione della pena e disposto l'invio al manicomio giudiziario, luogo dove il detenuto poteva essere adeguatamente curato. Un diverso metodo di valutazione è stato introdotto dalla direzione dell'istituto triestino: tale metodo ha trovato riscontro nella cosiddetta proposta di legge Corleone, che consiste nella rivisitazione profonda del criterio di imputabilità.
Nel 1996, su iniziativa del deputato Franco Corleone, è stata presentata una proposta di legge (proposta di legge n. 151/1996, "Norme in materia di imputabilità e di trattamento penitenziario del malato di mente autore di reato"), che consiste sostanzialmente in una riproposizione del disegno di legge Grossi, anche se rispetto a questa la proposta Corleone ha incontrato minori ostilità (8).
Come abbiamo visto, l'intento principale che i firmatari del disegno di legge Grossi (n. 177/1983) si proposero fu quello di abolire la legislazione penale speciale per i sofferenti psichici, presente nei codici e nella legislazione penitenziaria italiana. Analogamente, la soluzione proposta dal disegno di legge Corleone è quella di abolire la nozione stessa di incapacità di intendere e di volere del malato di mente, dichiarandolo quindi imputabile. La presunta imputabilità del soggetto che soffre di disturbi psichici è dovuta al fatto che si ritiene che egli possa disporre di una certa porzione di libertà, necessaria e sufficiente a dominare il proprio comportamento. Secondo l'On. Corleone, come lui stesso afferma nella relazione introduttiva alla presentazione della legge al parlamento (9), "il proscioglimento dal reato conseguente alla non imputabilità per infermità psichica negherebbe al malato di mente di accedere a quei benefici efacilitazioni al reinserimento sociale che possono invece essere usufruiti dai soggetti "sani di mente" condannati a pena detentiva, creando una vera e propria disparità di trattamento costituzionalmente inaccettabile. Con l'applicazione della misura di sicurezza e l'invio, quindi, nell'ospedale psichiatrico giudiziario, sempre secondo le testuali parole dell'On. Corleone, "...la società evita il proprio dovere di punire chi infrange la legge e, in sostituzione di una riabilitazione umana e sociale in un ambito penale, il malato di mente viene punito con la restrizione ed il trattamento in un contesto psichiatrico...".
Sostanzialmente, secondo la proposta Corleone, la malattia mentale non deve più ritenersi idonea ad esimere dalla responsabilità soggettiva per il fatto commesso; l'autore deve avere la garanzia di stare in giudizio; in caso di condanna, la pena deve essere espiata in apposite strutture adeguate alla situazione di salute del condannato, in rapporto costante e programmato con i servizi di salute mentale di quel territorio.
Nonostante la radicalità di questa scelta, i sostenitori della proposta Corleone sostengono che il folle, come ogni altro individuo, sia capace di intendere e di volere e pertanto possa stare in giudizio: si vuole così sottolineare tanto la sua responsabilità individuale, quanto illuminare i contesti, la storia collettiva di violenze e di abbandoni, i passaggi istituzionali, la ricerca del significato e delle ragioni dei comportamenti proprio nelle relazioni. Non per volontà di escludere e punire il colpevole ma perché si possano includere e riconoscere le realtà, anche le più estreme, che ci circondano, restituendo i diritti e la dignità a chi per lunghi anni ne è stato privato.
Riussumendo, la conclusione a cui arriva il progetto è di dichiarare imputabile il soggetto infermo di mente-autore di reato, equiparandolo ai soggetti che commettono reati in stato di ubriachezza, sotto l'effetto di stupefacenti, o in stato emotivo e passionale, abolire quindi l'internamento in OPG, sostituendolo con il carcere. Quindi abolire la distinzione tra imputabili e non imputabili, considerando tutti gli autori di reato responsabili delle loro azioni, ma, nel settore dell'esecuzione, introdurre trattamenti differenziati all'interno delle stesse strutture penitenziarie. Non solo: con questo disegno di legge si propone l'abolizione della pericolosità del malato di mente autore di reato ed in conseguenza di ciò, delle misure di sicurezza per infermi di mente, quali l'OPG e la Casa di Cura e Custodia. Si ribadisce che il punto fondamentale della proposta consiste proprio nel principio secondo il quale "l'infermità psichica non esclude, né diminuisce l'imputabilità"; inoltre, l'infermo di mente autore di reato, sempre e comunque riconosciuto imputabile, deve necessariamente subire la condanna penale, con la particolarità che la sua esecuzione avviene presso "speciali sezioni carcerarie attrezzate per la costituzione del gruppo terapeutico", nelle quali si esegue uno specifico "piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica".
La condizione di internamento è ancor più insostenibile per coloro che hanno commesso reati di lieve gravità; infatti, l'aumento del numero di soggetti sottoposti al ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario per brevi periodi di tempo, minimo due anni, è dovuto al fatto che spesso vengono ricoverati molti pazienti psichiatrici a bassa pericolosità sociale, a causa della carenza e inefficienza dei servizi psichiatrici del Servizio sanitario nazionale e di adeguate strutture intermedie. Sarebbe auspicabile che fosse elevato il tetto dei due anni al di sotto del quale, nel caso di proscioglimento per infermità, il soggetto viene prosciolto senza che gli sia applicata la misura di sicurezza: in questo modo, si eviterebbe il ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario di persone accusate di reati di lieve gravità, peri quali Corleone propone la detenzione in carceri comuni.
In sintesi, i punti salienti della proposta Corleone sono:
- l'abolizione dell'istituto della non imputabilità (art.1);
- il riconoscimento al malato di mente autore di un reato della piena imputabilità e passibilità di pena prevista dal codice penale secondo la tipologia del reato commesso;
- l'abolizione delle misure di sicurezza (art.4);
- la cura e la tutela della salute del malato di mente assicurate all'interno del carcere, in speciali sezioni organizzate appositamente nell'istituto penitenziario stesso (art.13);
- la collaborazione con i servizi psichiatrici territoriali che devono assicurare l'assistenza medico-psichiatrica nelle strutture carcerarie e formulare i programmi di riabilitazione (art.14).
4.1.2.2. Le proposta di legge delle regioni Toscana ed Emilia-Romagna
Per iniziativa della Regione Toscana, nel corso degli anni 1996 e 1997, si è costituito presso la Fondazione "Giovanni Michelucci" di Fiesole, anche un gruppo di lavoro composto sia da giuristi, come, ad esempio, il Dr. Margara, che da psichiatri, nonché da alcuni rappresentanti delle Regioni italiane direttamente interessate dal problema del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario; è stata così elaborata una proposta legislativa, promossa e sostenuta dalla Giunta regionale dell'Emilia Romagna.
Tale proposta di legge si pone su una linea diametralmente opposta rispetto a quella di Corleone, pur proponendo innovazioni nell'ambito del concetto di imputabilità e una riforma organica degli ospedali psichiatrici giudiziari.
Anche se non si può negare che il progetto cerchi di porre le basi per un equilibrio organizzativo del sistema complessivo dell'intervento psichiatrico, nei confronti di persone affette da malattie mentali in situazioni di detenzione, l'unica significativa innovazione del progetto è quella che concerne l'abolizione della nozione di seminfermità mentale e la corrispondente misura di sicurezza della casa di cura e custodia. Invece, il progetto non è riuscito a superare i limiti della vecchia concezione della misura di sicurezza, finalizzata quasi unicamente alla protezione sociale; come gli altri tentativi legislativi, pur prevedono l'abolizione di tutte o quasi tutte le altre misure di sicurezza, anche questo lascia sopravvivere quelle per i rei malati di mente, mantenendo l'impostazione della pericolosità sociale, che è propria della misura di sicurezza. Partendo da tale concezione, è automatico il mantenimento della presenza del personale penitenziario nella gestione della misura.
Due sono i tipi di misura di sicurezza ipotizzati dalla legge:
- l'assegnazione ad un istituto in cui oltre al trattamento psichiatrico sia garantita la custodia, misura che viene applicata alle persone che abbiano commesso un reato per il quale la pena massima sia non inferiore a dieci anni (art. 4);
- l'affidamento al Servizio Sociale, misura che si applica alle persone che abbiano commesso un reato per il quale la pena massima sia inferiore a dieci anni, e che, qualora non risulti adeguata, può esser convertita, dal giudice, nella prima (art. 6).
Diversamente da quelle previste dal codice vigente, per le nuove misure non si prevede una durata minima; si prevede solo un riesame periodico della pericolosità del soggetto: ogni anno per la misura chiusa, ogni sei mesi per quella aperta; non è prevista neppure una durata massima.
Da un lato, le strutture per il trattamento psichiatrico custodito verrebbero create in ogni regione e per un numero di pazienti non superiore a trenta unità; dall'altro, sarebbero, inoltre, cogestite dal Servizio Sanitario Nazionale, per quel che riguarda le attività sanitarie, e dall'Amministrazione Penitenziaria, per le responsabilità dell'efficienza del servizio e per l'organizzazione delle attività custodiali, per altro più limitate rispetto a quelle attualmente vigenti negli OPG: infatti, all'art. 5 del progetto, si prevede che "la gestione delle attività sanitarie è affidata al Servizio sanitario nazionale, che la svolge fruendo di autonomia organizzativa". Il servizio di custodia, proprio della Amministrazione penitenziaria, deve restare esterno alla parte della struttura destinata alla vita e alle attività degli internati: "il personale di tale servizio interviene all'interno dell'istituto a richiesta del responsabile del servizio sanitario".
Si è già detto della necessità che il giudice di Sorveglianza, che dispone la misura di sicurezza, accerti periodicamente la permanenza della pericolosità: ogni anno per la misura del ricovero in istituto, ogni sei mesi per quella dell'affidamento al Servizio Sociale, ed in tempi diversi, su richiesta dell'interessato o per altre motivate ragioni: tale accertamento è espressamente regolamentato dall'art. 7 del progetto. Quando risulta possibile, la misura di sicurezza dell'Ospedale psichiatrico giudiziario deve essere sostituita da quella della libertà vigilata, fra le cui prescrizioni vi è quella di stabilire un rapporto continuativo di assistenza e cura con il servizio psichiatrico pubblico; sull'andamento di tale rapporto vigilano gli organi di polizia. In questo modo, decisivo diviene il ruolo del servizio sociale, concepito come agente di sostegno e di controllo della relazione fra soggetto e servizio sanitario pubblico, presso il quale lo stesso soggetto deve impegnarsi in un programma terapeutico e riabilitativo relativo al suo disagio psichico. Il ruolo del servizio sociale è essenziale per un buon collegamento fra il giudice, che gestisce la misura di sicurezza, e il servizio sanitario pubblico, protagonista della cura e della riabilitazione; questo serve a sollecitare e verificare l'impegno del soggetto, a richiamarlo e a rappresentare al giudice le eventuali esigenze di intervento. Il giudice competente per la fase successiva alla sentenza di proscioglimento è il magistrato di sorveglianza, che mantiene le competenze che gli sono proprie per le misure di sicurezza attuali; il giudice di Sorveglianza che dispone la misura deve accertare periodicamente la permanenza della pericolosità: annualmente per la misura del ricovero in istituto, semestralmente per quella dell'affidamento al Servizio Sociale.
La definizione della pericolosità sociale adottata da tale progetto è molto diversa da quella della legislazione vigente, in cui essa è collegata alla patologia psichiatrica del soggetto autore di reato: una definizione più rigorosa della pericolosità sociale e l'adozione di elementi concreti di valutazione, di criteri oggettivi potrebbero ridurre i casi di applicazione della misura nei confronti del prosciolto per vizio totale di mete; infatti, nel progetto, la pericolosità sociale dovrebbe essere dedotta da concreti accertamenti su situazioni attuali, per verificare se vi siano le basi obbiettive dalle quali presupporre la ripetizione del delitto, operando così una riduzione, anche se modesta, dei casi di proscioglimento e soprattutto una riduzione notevole dei casi di applicazione della misura di sicurezza. Attraverso una concezione graduata della pericolosità, si potrebbe realizzare una consistente diminuzione delle misure d'internamento in istituti di dimensioni limitate e con necessarie caratteristiche di assistenza e di cura, mentre la maggior parte delle misure potrebbero essere applicate all'aperto, cioè senza internamento.
Oggi, l'Ospedale psichiatrico giudiziario è diventato la risposta a tutte le difficoltà del sistema carcerario, sempre più difficile da gestire. Invece, le strutture proposte dal progetto dovrebbero servire soltanto a quei soggetti realmente destinati all'internamento, restando invece in carcere i detenuti in osservazione psichiatrica, quelli sottoposti a perizia psichiatrica, i minorati psichici, gli internati in misura di sicurezza imputabili. Soltanto nei casi in cui sia indispensabile l'internamento, le strutture regionali proposte dal progetto dovrebbero essere in grado di assicurare le caratteristiche essenziali di cura e di possibile riabilitazione sociale; questo può essere possibile, in primo luogo, diminuendo il numero delle persone assistite e selezionando la qualità delle stesse: le persone accolte devono porre problemi di assistenza e di cura psichiatrica, non di mera vigilanza e custodia.
Il progetto prevede inoltre l'abolizione dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza dell'Ospedale psichiatrico giudiziario, prima della sentenza (art. 206 c.p.): l'alternativa, secondo il progetto, deve essere ricercata all'interno del sistema carcerario, e altrettanto deve avvenire anche per i soggetti cui sopravvenga una malattia di mente dopo la commissione del reato, in particolare durante l'espiazione della pena. Il carcere dovrà essere riorganizzato per rispondere correttamente a tali esigenze, adibendo adeguatamente alcune strutture interne e organizzando un'area psichiatrica, che nel progetto è detta "centro psichiatrico di diagnosi e cura carceraria". Nel caso particolare in cui per un soggetto si presentino "eccezionali esigenze di sicurezza", la cui presenza negli istituti a cui sono assegnati i prosciolti, creerebbe problemi gestionali tali da ostacolare il normale lavoro di cura e di riabilitazione nei confronti di tutti, con procedure giurisdizionalizzate e con adeguate garanzie di difesa, il soggetto dovrebbe essere assegnato a un centro psichiatrico carcerario.
La proposta di legge in questione cerca, inoltre, di delineare una più organica strutturazione dell'istituto della perizia psichiatrica, in quanto si tratta di una prestazione professionale delicata che assolve ad un'altrettanto delicata funzione. L'intento è quello di conferire una maggiore dignità istituzionale al consulente tecnico (psichiatra in questo caso) d'ufficio, assicurando, ad esempio, che la sua opera risponda maggiormente a criteri obiettivi di valutazione. Per questo viene proposta la costituzione di una specie di "pool" di psichiatri abilitati alle perizie che dovrebbero essere chiamati in causa a rotazione al fine di evitare che il rapporto tra il giudice ed il perito si fondi più sull'affinità ideologiche e sulla fiducia personale che sull'obiettiva evidenza dei fatti (art. 15) (10).
4.2. I futuro dell'OPG: opinioni a confronto
4.2.1. L'esperienza di Trieste: l'obiettivo di "Deistituzionalizzazione"
Nell'agosto del 1971 Franco Basaglia prese la direzione dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste: con giovani medici, psicologi, studenti e volontari iniziò l'intenso lavoro di messa in discussione teorico-pratica dell'istituzione manicomio. Dal 1971 al 1974 il lavoro dell'équipe di Franco Basaglia fu teso a mutare le logiche e le regole che governano l'istituzione, a mettere in discussione le gerarchie, mutare le relazioni tra gli operatori e i pazienti, inventare nuove relazioni, spazi, opportunità, restituire libertà e diritti ai ricoverati e alle ricoverate. Alla gestione complessiva dell'ospedale furono apportate significative innovazioni, in particolare l'esigenza prioritaria diventò quella della cura, e non più della mera custodia; l'abbandono istituzionale fu sostituito dalla presa in carico, alla negazione dei soggetti nella malattia-pericolosità la valorizzazione delle storie e dei percorsi individuali; furono soppresse le terapie di shock ed ogni forma di contenzione fisica, abbattute le reti che circondano i reparti, aperti i cancelli e le porte, i ricoveri coatti vennero trasformati in volontari, vennero revocati i ricoveri definitivi con il recupero per i pazienti dei diritti civili e politici. Il lavoro si rivolse da un lato alla ricostruzione della dignità del malato, come persona e soggetto di diritti, e dall'altra all'interruzione della spirale della cronicizzazione per i nuovi accolti, attraverso dimissioni il più possibile rapide e un lavoro sulla crisi teso a non alienare il soggetto dal suo contesto familiare, lavorativo, sociale. Molta attenzione venne prestata al mutamento e alla qualificazione degli spazi dei ricoverati (attraverso armadi, comodini, oggetti personali..) e degli spazi comuni (soggiorni, bar, luoghi sociali), da dividere, pitturare, personalizzare. Furono gradualmente riconquistati la normalità, i gesti e gli oggetti della vita quotidiana come gli specchi, le posate, i lacci, il pettine, sostituito il vestiario manicomiale. Progressivamente vennero organizzati i percorsi lavorativi degli ospiti per l'ottenimento di pensioni da lavoro, avviate le pratiche per la pensione sociale o d'invalidità, ampliato e qualificato l'uso dei sussidi economici per i dimessi come "prevenzione a nuovi ricoveri o all'aggravamento della malattia". Furono promosse iniziative ed incontri tra i ricoverati contro la segregazione tra uomini e donne, organizzate nel parco dell'ospedale psichiatrico feste, concerti, spettacoli con i più noti artisti per favorire l'entrata della città nell'ospedale e rompere il "muro della separatezza"; vennero attivate periodiche assemblee dei pazienti, nei reparti quotidiane riunioni dello staff curante e quotidiane riunioni generali dell'équipe con Franco Basaglia. Si favorirono le uscite dei pazienti in città, mentre la cittadinanza incominciava ad interrogarsi spesso in maniera critica verso l'ospedale "aperto" e a mostrate interesse e curiosità verso le problematiche dell'internamento. Si cercò di recuperare, per quanto possibile, i rapporti con le famiglie dei ricoverati per supportarli nei bisogni della vita quotidiana e prevenire nuovi ricoveri. Si organizzarono i primi gruppi di convivenza dei malati dimessi, sia all'interno dell'ospedale che nella città, con l'assistenza degli operatori e degli infermieri. Fu valorizzato il diritto al lavoro dei pazienti, i quali divennero soci di una cooperativa, continuando a lavorare alle pulizie dei reparti, nella cucina, nella lavanderia, nei servizi di trasporto, con un regolare contratto sindacale, non più in nome di una terapia che li "intratteneva" come internati nell'assenza di diritti, ma come cittadini-lavoratori. Il processo di trasformazione istituzionale qui accennato, fu complesso e difficile, avvenne tra molteplici conflitti, all'interno della struttura ma anche con la cittadinanza costretta a confrontarsi con la sofferenza, la miseria, la diversità, la devianza proprie del manicomio. Ma ormai si era avviato nella città un processo ed un confronto da cui nessuno poteva prescindere, che non si poteva interrompere.
Nel gennaio del 1977, in una conferenza stampa, Franco Basaglia annunciò il progetto di chiusura dell'ospedale psichiatrico: pur rimanendo a quella data ancora 132 ricoverati e 433 ospiti nel comprensorio ospedaliero e funzionando ancora il reparto d'accettazione per il ricovero degli acuti, il processo di decostruzione del manicomio si era ormai consolidato (11).
Il processo di riforma nell'assistenza psichiatrica pubblica avvenuto in Italia negli ultimi 30 anni ha determinato il passaggio da una psichiatria "asilare" fondata sull'esclusione e l'internamento ad una pratica di lavoro di salute mentale nella comunità fondata sull'inclusione e la restituzione e costruzione di diritti per le persone affette da disturbo mentale. Dal punto di vista legislativo, il passaggio dalla legge psichiatrica del 1904 che, definendo il malato di mente "pericoloso a sé e agli altri" e "di pubblico scandalo", intorno a questa pericolosità aveva organizzato l'istituzione manicomio deputata alla sua cura-custodia, alla legge di riforma, L. 180 del 1978, che sancisce per la persona affetta da malattia mentale il diritto alla cura nella comunità di norma in regimevolontario, nega l'equivalenza malattia mentale e pericolosità sociale, determina l'entrata del malato di mente nella cittadinanza sociale, proibisce la costruzione di nuovi ospedali psichiatrici. In definitiva, l'esperienzaitaliana è stata ed è azione teorico-pratica di deistituzionalizzazione, che parte dal manicomio per rivolgersi ed andare a decostruire la psichiatria e la malattia: deistituzionalizzazione come azione di messa in discussione degli apparati legislativi, amministrativi e scientifici che sostanziano il manicomio, apparati creati e sviluppati intorno alla malattia-pericolosità; deistituzionalizzazione come "processo pratico-critico che riorienta istituzioni e servizi, energie e saperi, strategie e interventi" da quest'oggetto fittizio, la malattia, verso "l'esistenza-sofferenza del paziente nel suo rapporto con il corpo sociale"; deistituzionalizzazione come processo pratico di decostruzione e chiusura dell'ospedale psichiatrico e di costruzione di una rete di servizi nella comunità capaci di farsi carico della domanda di salute mentale proveniente da un territorio e di promuovere percorsi individuali e collettivi di salute e d'emancipazione sociale. Come sostenuto da Basaglia (12), nel manicomio, istituzione assurda e disumana, "il malato non esiste, fissato com'è in un ruolo passivo che lo codifica ed insieme lo cancella"; perduti nell'internamento i diritti civili e politici, privato di libertà, potere, scambi, relazioni e ruolo sociale, negato in un'identità al di fuori della malattia, rimane oggetto di custodia e di violenza. Nella deistituzionalizzazione è la persona con malattia mentale nella sua complessità ed unicità al centro del processo, per divenire protagonista della cura e della riabilitazione, per riacquistare l'esercizio reale dei diritti, acquisire nel contratto sociale potere ed identità multiple. La chiusura dell'ospedale psichiatrico è tappa imprescindibile in tale deistituzionalizzazione.
Negli anni successivi al 1980 fino ad oggi il lavoro dell'équipe triestina è stato per la qualificazione e l'ampliamento della risposta ai bisogni di salute dei cittadini, per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, per il miglioramento dei programmi e dei percorsi offerti, per la moltiplicazione del confronto con le istituzioni cittadine, la creazione di reti solidali. Si sono sviluppate con l'apporto artisti, maestri d'arte, professionisti laboratori espressivi, abilitativi, formativi, è stata sviluppata attenzione alla formazione e l'inserimento lavorativo, sono state costruite nuove cooperative di lavoro per gli utenti dei servizi e i giovani della città. È continuata la riabilitazione e la dimissione degli ospiti dal San Giovanni, l'ex ospedale psichiatrico, in case autonome o in gruppi di convivenza e insieme la restituzione alla città e la qualificazione degli spazi liberati. In sostanza, a Trieste il processo di deistituzionalizzazione ha determinato l'entrata piena del malato di mente nel mondo dei diritti, il suo accesso alla cittadinanza sociale, il moltiplicarsi di possibilità di scambio e di opportunità per lui, per gli operatori e, in ultima analisi, per l'intera comunità; ha determinato il passaggio nella sanità pubblica da un circuito per il controllo e la custodia, il manicomio, ad un circuito per la presa in carico e la produzione di salute di un territorio. Sono state sostituite le pratiche coercitive e violente della psichiatria manicomiale con le pratiche per il consenso, le pratiche di condivisione e di convivenza proprie della salute mentale, la distanza e l'inaffettività con la vicinanza e la complicità. L'oggetto del lavoro degli operatori della salute mentale è divenuto non più la malattia, ma l'esistenza sofferente del soggetto inserito nel suo contesto sociale; la pericolosità sociale non è più presuntivamente legata alla malattia, ma tanto più ai contesti e all'assenza di risposte dei servizi; la cronicità è divenuta non più attributo imprescindibile del paziente con malattia mentale, ma artefatto storico fortemente connesso con l'operatività dei servizi e nell'ordine simbolico dell'internamento. Le questioni attuali di cui gli operatori di Trieste continuano ad occuparsi sono: la relazione tra il superamento definitivo degli ospedali psichiatrici e la costruzione di una rete di servizi territoriali forti, le logiche che devono sostenere questi servizi per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini senza riproporre la costruzione della "nuova cronicità" e dei luoghi del suo contenimento, la questione della responsabilità degli operatori nei confronti dei pazienti con malattia mentale.
Anche nell'esperienza di Trieste è stato messo a fuoco il problema delle strategie di intervento alternative rispetto all'OPG. Oggi non un solo cittadino di Trieste è internato in ospedale psichiatrico giudiziario, malgrado reati gravi e gravissimi per mano di persone affette da disturbo mentale siano comunque accaduti in città, anche se è innegabile che attualmente l'uso critico della perizia, il lavoro in carcere, la vicinanza con i magistrati nel corso delle indagini assieme all'autore del reato abbiano prodotto notevoli ed evidenti cambiamenti di percorso. Naturalmente, è la presenza del servizio di salute mentale, capace di incontrare le persone e i conflitti senza pre-selezioni e in aree di riferimento delimitate, che produce quella "presa in carico", che diventa di per sé critica della pericolosità sociale e del rischio di percorsi istituzionali invalidanti.
Esiste una specularità tra mancanza di servizi, relazioni, capacità di ascolto e anomia, solitudine, conflitto, rischio. Dal 1978 appositi accordi col ministero di Grazia e Giustizia conducono in carcere gli operatori del servizio di salute mentale di Trieste, a salvaguardia del diritto alla cura del detenuto e della continuità terapeutica per il detenuto già malato di mente. Spesso il centro di salute mentale si è offerto come luogo di cura in corso di custodia cautelare e in attesa della fine del procedimento giudiziario; in alcuni casi, come modalità di alternativa alla detenzione per il detenuto al termine dei tre gradi di giudizio, concordata dal servizio con i magistrati di sorveglianza e le autorità carcerarie.
Secondo le teorie di Basaglia, "la persona che abbia commesso un reato grave e che presenti seri problemi psichiatrici, laddove tale condizione sia incompatibile con la detenzione, deve essere trattato secondo un progetto terapeutico riabilitativo articolato e per un periodo di tempo prestabilito, ovvero fino al raggiungimento di un equilibrio psichico adeguato, all'interno del centro di salute mentale o di strutture residenziali comunitarie in regime di detenzione domiciliare, di libertà vigilata o di sospensione della pena" (13). In ogni caso, le misure alternative alla detenzione e tutte le modalità di flessibilizzazione del regime detentivo (visite, lavoro in carcere, corsi di formazione) costituiscono un canale preferenziale attraverso il quale i servizi di salute mentale, col magistrato di sorveglianza e gli operatori del carcere, cercano di trattenere nel tessuto sociale (e cittadino) la persona che deve scontare una pena. Nell'esperienza di Trieste, in sostanza, si vuole dimostrare quanto la possibilità di stare in giudizio e la conseguente sanzione, secondo i suggerimenti della proposta Corleone, possano produrre percorsi di riappropriazione e di consapevolezza dell'evento, in definitiva terapeutici.
In linea con il complessivo orientamento di Trieste, anche l'attuale Direttore del dipartimento di salute mentale di Trieste, Giuseppe Dell'Acqua, appoggia fermamente i principi e gli obiettivi perseguiti dalla proposta di legge Corleone: la soppressione del manicomio criminale passa attraverso una profonda revisione dell'istituto dell'incapacità, della pratica peritale, dell'abolizione degli automatismi che da questa derivano, da una riconsiderazione del destino istituzionale del soggetto in forme sempre più articolate, al di fuori della contrapposizione tra sanzione, misure di sicurezza e cure.
È questo il punto di partenza dal quale possono discendere, secondo la sua opinione, pratiche e soluzioni sicuramente difficili e conflittuali, ma anche le uniche che possano riguadagnare faticosamente senso a una socialità, a un sistema di scambi sociali e di valorizzazione dei comportamenti (14).
4.2.2. Il Direttore dell'OPG di Aversa
Secondo l'opinione del Direttore dell'OPG di Aversa (15), Adolfo Ferraro, al di là delle proposte di risoluzione, gli operatori che lavorano all'interno degli OPG, hanno pensato che, forse, una possibilità seria e concreta poteva essere quella di uscire dell'ambiguità rispetto alla condizione di carcere e la condizione di ospedale. Visto che si tratta di medici, soprattutto psichiatri, l'uscire dall'ambiguità può consistere nell'andare verso una "sanitarizzazione". Al di là del pessimo termine lessicale ed anche al di là delle suggestioni e dei pericoli che naturalmente un'interpretazione del genere propone, sembra l'unica strada che può in qualche modo dare una prima risoluzione ad un problema per il quale da decenni non si trova via d'uscita.
L'uscita dall'ambiguità con un'identificazione dell'aspetto sanitario, e quindi con la concezione dell'internato esclusivamente come malato di mente, indipendentemente dai reati commessi, ha naturalmente prodotto delle difficoltà sia all'interno della struttura sia al suo esterno.
Per quanto riguarda le difficoltà interne, occorre ricordare che queste strutture, anche se sono popolate da persone che hanno una patologia mentale, seguono delle regole carcerarie, delle regole dell'ordinamento penitenziario: il che significa, per esempio, che le pulizie devono essere fatte dagli stessi internati e naturalmente si può immaginare quale possa essere il livello dell'igiene e della pulizia; o ancora, per quanto riguarda il vitto, occorre mantenersi all'interno di certi schemi dati dal Ministero della Giustizia ed il cibo giornaliero di un ricoverato costa globalmente, per i tre pasti previsti, una cifra pari a 1 euro e mezzo al giorno.
Naturalmente con queste difficoltà l'intervento sanitario, che si è attuato attraverso varie forme di animazione e terapia per dare agli internati la possibilità di esprimersi, ad esempio con la musicoterapia, l'attivazione di un laboratorio del colore, teatro e altro, ha prodotto una certa ripresa del paziente che però, quando è arrivato alla porta e doveva essere dimesso, ha trovato tutte le difficoltà esterne che si prospettano in questi casi. Le difficoltà esterne spesso nascono in relazione ad una condizione di prevenzione, l'essere matto e criminale non sono caratteristiche positive per un territorio che deve riaccogliere una persona, sono gravi ostacoli per gli psichiatri, spesso disinteressati e assenti nel rapporto con il malato.
L'anno scorso il bollettino della Società Italiana di Psichiatria inviato a tutti gli iscritti, proponeva un questionario per verificare come gli psichiatri pensavano di poter risolvere il problema degli OPG; l'85% delle risposte è stato "lasciateli così come sono". Le altre difficoltà esterne naturalmente nascono dalla facile criticabilità delle strutture adibite ad OPG. In un periodo di campagna elettorale è facilissimo trovare parlamentari o candidati al Parlamento che entrano all'interno delle strutture e che a mezzogiorno vanno a guardare se i termosifoni sono caldi o no e dichiarano "state trattando male i pazienti, questi posti bisogna chiuderli". Al di là dell'aspetto polemico, questi esempi rappresentano il disagio delle persone che, lavorando all'interno di queste strutture, credono che questa possa essere una strada per ridare dignità a persone che hanno perduto la maggior parte di ciò a cui hanno diritto, ed alle volte hanno perso tutto. Si fa sempre più impellente la necessità di riflettere, di discutere di più e di trovare in seguito un giusto e più adeguato assetto alla luce di un rapporto meglio definito tra giustizia e salute mentale.
All'OPG di Aversa, si è cercato di evitare che i cittadini di competenza territoriale subissero il destino di rimanere reclusi anche dopo la scadenza della misura di sicurezza: partiti da questo primo elemento, è stato quindi formulato un protocollo d'intesa che richiama il concetto delle équipes miste e che dettaglia tutti i particolari del rapporto operativo. In particolare, si definiscono le modalità con cui l'équipe territoriale entra nell'OPG, si definiscono le modalità di collegamento tra un'operatività quotidiana di intervento interna ed esterna, finalizzata al miglioramento del trattamento, alla facilitazione della successiva presa in carico ed dell'inserimento nel territorio di provenienza.
Dal censimento degli internati, sui circa mille cittadini ricoverati nei sei OPG italiani, 120 sono campani (16). Allora il programma di lavoro si è spostato anche su un altro obiettivo che è quello di cercare di diffondere questi dati e di sensibilizzare e motivare gli altri dipartimenti di salute mentale della Campania a prendere in considerazione tale modalità operativa. Perché il fatto che 120 cittadini campani, per alcuni dei quali è scaduta la misura di sicurezza e sono trattenuti illegalmente negli OPG, istituzioni del Ministero della Giustizia, sembra una questione da affrontare con estrema urgenza e con estrema concretezza. Da alcuni mesi questa rete regionale si è allargata, vede la presenza di cinque dipartimenti di salute mentale, di alcune associazioni del territorio sensibili a questa questione, della cooperazione sociale e delle associazioni dei familiari che partecipano in maniera molto intensa al Gruppo di Lavoro. Con l'evolversi della situazione, sempre nell'ottica di un'operatività concreta, si è cercato di costituire una segreteria organizzativa, come punto di riferimento che centralizza e ridistribuisce le informazioni. Gli obiettivi minimi di questo nuovo gruppo di lavoro regionale allargato sono stati quelli di fare in modo che tutti e tredici i dipartimenti di salute mentale si approprino di questa modalità operativa e che nei dipartimenti sia individuato un referente istituzionale sulla questione degli OPG quale responsabile dell'elaborazione delle proposte concrete per la dimissione dei pazienti di competenza di quel territorio che sono trattenuti nonostante non ricorrano più i presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza e per predisporre l'intervento opportuno per quelli che invece devono ancora scontarla. Se alcuni dei dipartimenti di salute mentale, invece di un referente, potessero mettere a disposizione una mini-équipe pluri-professionale, ciò sarebbe particolarmente utile, sia per poter perfezionare la qualità del censimento dei 120 pazienti, che per individuare il percorso operativo da portare avanti.
Secondo il Direttore dell'OPG di Aversa occorre chiedersi, essendo ormai passati più di vent'anni da quando la legge Basaglia dispose la chiusura dei manicomi, ed essendo gli OPG sopravvissuti allo smantellamento del sistema di strutture che erano adibite all'internamento dei malati di mente, se non ci siano davvero delle alternative, almeno per le persone che non rappresentano un grande pericolo per la società. A questa domanda non è semplice rispondere: l'OPG non è stato toccato né dalla 180 né dalle altre leggi del contesto sanitario, ma nel contempo non è stato trasformato neanche da leggi che riguardavano l'ambito penitenziario, per restare, probabilmente, ciò per cui era stato creato, un luogo, un contenitore, in cui rinchiudere individui che rappresentano un pericolo per la società (17). È vero, una percentuale, seppur minima, di soggetti reclusi in OPG è effettivamente pericolosa per la società esterna, ma una grandissima percentuale di malati di mente attualmente presente in istituto, potrebbe benissimo essere seguita, curata e guarita fuori, sul territorio di appartenenza, nelle ASL, nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, nei Dipartimenti di Salute Mentale o a casa propria, con cure domiciliari. Ma anche il sistema sanitario non si è sufficientemente adoperato in questo senso, e l'OPG continua a rappresentare il fallimento della società che non riesce a risolvere il grave problema della malattia mentale. Il problema va affrontato alla radice, incominciando ad attuare una prevenzione prima che il malato di mente si trasformi, suo malgrado, in reo. L'istituzione di servizi domiciliari nei territori maggiormente a rischio sarà attuabile ed efficace solo previo un reclutamento ed una specialistica formazione di operatori capaci e motivati, affinché la malattia e il disagio mentale possano essere studiati ed affrontati direttamente in loco.
La malattia mentale, pur essendo una malattia come le altre, viene affrontata dal sofferente psichico, e dai suoi familiari, in maniera del tutto differente da quelle di tipo fisico. La malattia della psiche è vergognosa, va tenuta nascosta, non divulgata e mascherata. Molti dei reati commessi dai soggetti oggi internati in OPG, soprattutto quelli in famiglia, potevano essere evitati o prevenuti solamente se non si fosse sottovalutata la schizofrenia manifestata nel delirio, nelle allucinazioni e nelle minacce, nascoste per vergogna.
Sostanzialmente, l'obiettivo perseguito dall'OPG di Aversa è quello di far sì che agli internati sia riconosciuto lo stato di malato di mente e sia loro offerta la possibilità di cura. A tale proposito occorre precisare che anche il vice-direttore, Salvatore De Feo, psichiatra all'OPG di Aversa da ben 14 anni, è convinto dell'importanza di perseguire una separazione più netta fra il circuito che assiste le persone che hanno commesso un reato in uno stato di infermità psichica e il circuito penitenziario ordinario; secondo le sue parole, infatti: "Se c'è stata la proposta di fare un circuito differenziato per i tossicodipendenti e uno per gli extracomunitari, dovrebbe esistere un circuito differenziato per i malati di mente. Quello che vorremmo realizzare è la creazione di strutture intermedie tra l'ospedale psichiatrico giudiziario nel senso stretto, cioè la detenzione, e la liberazione, cioè l'affidamento totale al sistema sanitario nazionale" (18).
4.2.3. Il Direttore dell'OPG di Montelupo: prospettive di "Sanitarizzazione" e "Regionalizzazione"
Nonostante l'assidua collaborazione tra Montelupo e Trieste e la stima reciproca che lega i rispettivi direttori, nonostante la comune partecipazione alle iniziative di sensibilizzazione della società al problema dell'internamento in OPG, il Dr. Franco Scarpa, Direttore dell'OPG di Montelupo Fiorentino, non concorda nel sostenere la validità del progetto "Corleone". Il Dr. Scarpa mi ha personalmente spiegato quali sono, secondo la sua opinione, le molte critiche che possono essere mosse ai sostenitori di una tale proposta: innanzitutto, questa si connota per una radicale riforma del concetto di imputabilità, prevedendo una totale abolizione della non imputabilità dei soggetti malati di mente ed autori di reato. In generale, i principi cui si ispira il progetto sono assolutamente validi, ma quello che non convince il Direttore di Montelupo è l'alternativa che questo offre rispetto all'internamento in OPG: negando ai malati di mente un trattamento differenziato che tenga conto delle loro difficili e particolari condizioni psico-fisiche e prevedendo per questi la reclusione in normali carceri, si rischia che questi vengano abbandonati a loro stessi, senza adeguate cure, senza personale qualificato che si prenda cura di loro e che attivi per loro un graduale processo di rieducazione e risocializzazione come invece avviene in OPG. A tale scopo, secondo il Dr. Scarpa, occorrerebbe innanzitutto definire con chiarezza il mandato affidato alla struttura dell'OPG: infatti, a fronte della funzione di custodia degli internati, determinata dalla condizione di pericolosità sociale loro attribuita dalla sentenza giudiziaria di proscioglimento, si rende sempre più necessario un intervento di reale cura psichiatrica e di trattamento teso alla riabilitazione e risocializzazione, superando la realtà del passato. La struttura, pur agendo in maniera limitata e penalizzata per la forte componente penitenziaria, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali-organizzativi che per composizione del personale, sia sanitario che custodiale, si sforza di dare attuazione agli interventi di cura, di riabilitazione dei pazienti, di ricostruzione di legami con le strutture di cura del territorio. In tal modo la direzioni degli istituti cercano di superare le carenze di risorse e di disponibilità, di creazione di opportunità di reinserimento nel tessuto sociale, limitate soprattutto dalla promiscuità e dalla diversità delle situazioni cliniche e giudiziarie degli internati.
Essendo ormai appurato che non esiste alcuna evidenza scientifica che dimostri che il disturbo mentale sia correlato necessariamente ad agiti di violenza auto ed etero-diretta, è dimostrato, invece, che in presenza di disturbo mentale, l'agito auto ed etero-distruttivo pone maggiori problemi di gestione con sistemi di trattamento curativi e riabilitativi abitualmente adottati. Infatti, è dimostrato che le attuali misure di sicurezza applicate ai soggetti rei con disturbo mentale favoriscono la cronicizzazione dello stato psicopatologico, a causa degli insufficienti sistemi di cura e riabilitazione. È per questo motivo che appare impellente la necessità di trovare valide alternative all'internamento in OPG. Quindi, perseguendo tali obiettivi, senza dubbio più sostenibile, secondo il Dr. Scarpa, con il quale concorda pienamente anche il Giudice Casciano, magistrato di sorveglianza attualmente competente per l'OPG di Montelupo, risulta la proposta di legge della Regione Emilia Romagna e Toscana.
Il Dr. Scarpa ricorda che, nel 2001, nella Conferenza della Salute Mentale, tenutasi nel mese di gennaio a Roma, l'allora ministro alla Sanità, Veronesi, sottolineò la necessità che gli OPG si adeguino al tipo di trattamento necessario per i pazienti loro affidati; quindi, il percorso da intraprendere è quello di evidenziare la natura specifica di intervento curativo che deve assicurare questa struttura, o la struttura che deve svolgere questa funzione, e collegarla con il territorio.
Proprio sulla base di tale prospettiva, si è evidenziata l'esigenza di regolare, attraverso un protocollo operativo, i contatti che devono essere stabiliti tra operatori che lavorano all'interno degli ospedali psichiatrici giudiziari e operatori del territorio. Tali contatti devono mirare all'individuazione le specifiche necessità, i bisogni dei singoli pazienti, delle singole persone affidate alla struttura e ad individuare le soluzioni più opportune, operando anche in termini di sollecitazione degli enti locali, delle organizzazioni che possono dare risorse per riempire le mancanze e risolvere i problemi della singola persona.
In tale processo di consolidamento dei rapporti territoriali, è necessario dare priorità d'intervento a quelle regioni dove sono istituiti gli ospedali psichiatrici giudiziari che per molti versi sono anche le regioni dove c'è un maggior numero di pazienti del territorio internati e poi ad alcune altre regioni, come la Lombardia ed il Veneto, che hanno una grossa prevalenza di pazienti, cittadini residenti in queste stesse regioni, che sono internati negli OPG. Secondo il Dr. Scarpa, occorrerebbe che in ogni regione nascessero gruppi di coordinamento che avessero la funzione di identificare in ogni dipartimento i referenti a livello regionale per i problemi di chi è internato negli OPG e che lavorassero in maniera concorde, formalizzata e accreditata dagli organi della sanità regionale. Il riconoscimento istituzionale e l'accreditamento sono fondamentali per ottenere i mezzi e le risorse per poter agire e realizzare il lavoro necessario ad individuare le soluzioni per i singoli pazienti. Riassumendo, occorre:
- costituire gruppi di coordinamento nelle varie regioni, farli accreditare, formalizzare, dare un corpo riconosciuto presso gli organi della sanità regionale;
- organizzare un protocollo di lavoro che grosso modo preveda una raccolta dati per evidenziare il numero e le caratteristiche delle persone internate in OPG distinte per singole regioni e per singole aziende sanitarie;
- creare e formalizzare delle occasioni di incontro periodiche e di coordinamento per poter affrontare le singole situazioni ed evidenziare le soluzioni necessarie.
A questi gruppi di coordinamento è importante che partecipino l'associazionismo ed il terzo settore, la cooperazione sociale, che lavora nel campo della psichiatria e del disagio mentale. E questo è uno dei punti fondamentali per il Direttore dell'OPG di Montelupo: che ad ogni persona sia comunque data la possibilità di realizzare un percorso di inserimento basato anche sul lavoro, sulla riacquisizione di autonomia e di autosufficienza.
A detta del Dr. Scarpa, "le associazioni dei familiari sono lo stimolo fondamentale, ma uno dei maggiori problemi consiste nel fatto che queste associazioni non sono territorialmente presenti: è alquanto difficile creare un'associazione familiare specifica per i pazienti in OPG quando ci sono situazioni geograficamente così distanti l'una dall'altra". Anche allo scopo di favorire il mantenimento dei rapporti familiari, la "regionalizzazione" appare una risposta adeguata. La realizzazione di un OPG per regione porterebbe ad una migliore distribuzione sul territorio del totale complessivo di folli-rei, con un vantaggio anche dal punto di vista sanitario e di presa in carico delle rispettive ASL di appartenenza. Inoltre, il basso numero di internati per OPG che si verrebbe a creare, permetterebbe un maggiore sviluppo delle potenzialità terapeutico-trattamentali. Infine, ha spiegati il Direttore, le relazioni affettive, fondamentali nel progetto terapeutico, verrebbero favorite e potenziate e tutto ciò permetterebbe agli OPG di diventare veramente alti centri di specializzazione psichiatrica, da utilizzare anche come luoghi di studi e di ricerca, così come da tempo, con innumerevoli sforzi si cerca di fare.
Dello stesso avviso del Dr. Scarpa, si è dimostrato anche il Dr. Andreoli (19): gli OPG sopravvissuti alla riforma della legge Basaglia, che nel 1978 ha chiuso gli ospedali psichiatrici ordinari, dipendono dal ministero della Giustizia e non da quello della Salute, con l'unica eccezione dell'istituto di Castigione delle Stiviere; invece, secondo la sua esperienza, sarebbero più opportune piccole strutture diffuse sul territorio, a base regionale o interregionale, in rapporto con i servizi psichiatrici territoriali, intese anche come luoghi di studio del comportamento criminale. Su questo punto, sia il Dr. Scarpa che il Dr. Andreoli sembrano concordare completamente con il Direttore dell'OPG di Aversa: nessuno di loro è d'accordo con la proposta di chiusura degli OPG, e neanche con quella dei manicomi prevista dalla 180, giusta in teoria, che, però, non ha però previsto ed organizzato alternative. A loro avviso, il risultato è stato quello dell'assoluta assenza di servizi di salute mentale di ausilio ai malati dimessi, ma soprattutto alle loro famiglie. Se poi l'alternativa è quella di "sbattere tutti in carcere", eliminando il principio della "incapacità di intendere e di volere", allora sono ancor più contrari alla proposta Corleone, considerato il fatto che il rapporto e la gestione di soggetti il cui gesto criminoso è conseguenza di un disequilibrio mentale grave è un compito difficilissimo, che deve essere attuato il strutture adeguate, con personale preparato e con strumenti terapeutici efficaci: la risposta a tali esigenze non è certo il carcere.
Spiega il Dr. Andreoli: "I malati di mente hanno necessità peculiari: è difficile avvicinarli, comunicare con loro; è difficile, a volte, addirittura dare loro cure adeguate ed efficaci. Alcuni sono immuni agli psicofarmaci, assuefatti a tal punto che nulla più riesce a calmarli o ad attenuare i loro sintomi più bizzarri. Allora bisogna programmare periodi di "washout", durante i quali non viene somministrato alcun farmaco. Altrettanto difficile è il compito degli agenti di polizia penitenziaria, che tra l'altro avrebbero bisogno di una formazione mirata per operare in questi luoghi: speso devono riuscire a far ingerire una pillola ad un cronico "indemoniato", intervenendo per evitare che, in stato di agitazione, faccia danni irreversibili a cose, a persone e a se stesso" (20). Occorrono strutture idonee e personale qualificato che possano rispondere adeguatamente alle esigenze cliniche del paziente: nelle carceri comuni, anche creando dei reparti speciali, come previsto dalla proposta di legge Corleone, si rischierebbe una maggiore difficoltà di gestione e un maggiore disinteresse e trascuratezza delle patologie e degli stati emotivi dei malati.
Le parole chiave del futuro auspicabile per l'OPG sono essenzialmente due: "sanitarizzazione", della quale si è già ampliamente parlato e il completamento della quale si realizzerebbe soltanto attraverso l'attribuzione della competenza al ministero della Salute e non più della Giustizia, e "regionalizzazione", termine il cui significato, invece, deve essere ancora chiarito.
È un dato di fatto che le carceri si rivelino strutture profondamente antiterapeutiche. Parallelamente al passaggio di gestione, occorre lavorare per una trasformazione degli ospedali psichiatrici in reti di piccole comunità residenziali protette. Si è già più volte detto che in Toscana l'unico ospedale psichiatrico giudiziario è a Montelupo fiorentino, mentre nel resto d'Italia ce ne sono soltanto cinque, a Reggio Emilia, Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto, Napoli e Castiglione delle Stiviere. Gli ospedali psichiatrici giudiziari rappresentano strutture non più adatte a garantire un corretto percorso di cura e reinserimento: è proprio per questo motivo che la Regione Toscana ha proposto un progetto di legge che prevede la chiusura degli attuali ospedali psichiatrici giudiziari e l'istituzione in ogni regione di istituti di dimensione massima di 30 posti e gestiti da personale sanitario che applichi correttamente il trattamento terapeutico. Secondo il progetto do "Regionalizzazione", in ciascuna Regioneo Provincia autonoma devono essere organizzate almeno tre SRA ad alta protezione per accogliere le persone affette da gravi psicopatologie e che rifiutino l'inserimento in altre strutture o comunità. Imalati destinati all'Ospedale Psichiatrico Giudiziario devono essere ricoverati in tali strutture ad alta protezione, le quali dovranno essere dotate di aree residenziali protette per assicurare il rispetto dello svolgimento di eventuali misure di sicurezza emesse dall'Autorità Giudiziaria. In questo modo, vengono contemperate le esigenze di cura e custodia e viene rafforzato l'obbligo del DSM di farsi carico dei due aspetti, in una visione dell'assistenza di tipo chiaramente diverso da quello manicomiale. Si propone, sostanzialmente, di attivare strutture che sono dei "mini-OPG". Nelle SRA di massima sicurezza, gli operatori dell'assistenza psichiatrica si assumerebbero la responsabilità sia della cura che della custodia.
Per confermare la validità del sistema di tanti "mini-OPG", situati in ogni regione, il Dr. Scarpa mi ha personalmente spiegato che, dal febbraio di quest'anno, essendo in corso importanti lavori di ristrutturazione dell'edificio che accoglie l'OPG, ed essendo stati molti internati trasferiti in altri istituti, le difficoltà di gestione interna sono notevolmente diminuite; attualmente, infatti, la popolazione dell'OPG di Montelupo conta solo 100 unità circa, e non più di 200 come al solito: da febbraio a oggi, sono notevolmente diminuiti i casi critici, è stato possibile attuare interventi mirati più curati e personalizzati, sono notevolmente diminuite le esigenze di custodia e di impiego di personale penitenziario, è stato possibile organizzare attività ricreative e culturali, è stata inoltre possibile l'instaurazione di rapporti più amichevoli, perseguendo il fine proprio dell'internamento, cioè quello della cura e della progressiva risocializzazione.
Note
1. Fuoriluogo.it - Arretrati, 1998.
2. Pubblicazione della Gazz.Uff. 16/7/1999 n. 165.
3. Intervento di Lillo Di Mauro (Presidente della Consulta per i problemi penitenziari del Comune di Roma) al Convegno di Studi Riordino della Medicina Penitenziaria, febbraio 2000.
4. Cass. Pen. Sez. I, 22/3/1999, n. 355.
5. Cass. Pen. Sez., 26/11/1997; Cass. Pen. Sez. I, 23/5/1997, n. 563.
6. M. Novello, OPG 2001, Trieste 6 febbraio 2001.
7. S. Carboni, L'ospedale psichiatrico giudiziario, tesi di laurea, facoltà di Giurisprudenza, Firenze, anno accad. 1996-1997.
8. Ibid
9. Proposta di legge n. 151 d'iniziativa del deputato Corleone, presentata il 9 maggio 1996, Atti parlamentari, Camera dei Deputati, XIII Legislatura. Disegni di legge e relazioni. Documenti, 6.
10. F. Scarpa, Ospedale Psichiatrico Giudiziario.
11. Ibid
12. Ibid
13. Ibid
14. Ibid
15. A. Ferraro, G. Perrino, F. Scarpa, Interventi sul Progetto di Rete per l'alternativa agli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, Incontro Internazionale: Sviluppare e connettere reti per la Salute Mentale, Domenica 8 Aprile 2001, Castel dell'Ovo - Napoli.
16. Ibid
17. Testimonianze e iniziative dall'O.P.G. di Aversa.
18. Ibid
19. CognitiList archive.
20. Ibid