Rinnovo permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati ai sensi del d.P.C.M. 5.4.2011 (decreto tunisini)La conversione in permessi per motivi di lavoro e di famiglia dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, rilasciati ai cittadini provenienti dal Nord Africa entrati nel territorio nazionale tra il primo gennaio 2011 e il 5 aprile dello stesso anno, come disposto dal d.P.C.M. 5.4.2011, è prevista dall'art. 14 del d.P.R. 394/1999 (Regolamento di attuazione del T.U. immigrazione). Detto articolo, rubricato "Conversione del permesso di soggiorno", infatti, nei primi 3 commi dispone:
E' evidente che la lettera c) del primo comma fa riferimento generico a qualsiasi permesso di soggiorno per motivi umanitari, per cui anche a quelli rilasciati ai nord-africani in virtù d.P.C.M. 5.4.2011. Appare quindi fondamentale verificare prima dalla scadenza di detti permessi di soggiorno:
Se è possibile è utile verificare anche:
Se si verifica che queste due ultime operazioni non sono state fatte è opportuno sollecitarle in modo che vengano fatte prima della scadenza del permesso di soggiorno. Va comunque tenuto presente che nel caso in cui non sia possibile effettuare le verifiche dei punti 3 e 4 - comunicazione da parte della D.P.L. o dell'ufficio amministrativo competente di aver concesso l'autorizzazione al lavoro e relativa annotazione della Questura – oppure esse abbiano esito negativo per un'inadempienza degli stessi, la domanda di rinnovo – conversione può ugualmente essere presentata dall'interessato, completa della documentazione che attesti l'invio del contratto di soggiorno allo Sportello Unico per l'Immigrazione da parte del datore di lavoro oppure, nel caso di lavoro autonomo, la presenza del titolo autorizzatorio rilasciato dall'autorità competente. Una volta compiute queste operazioni, anche nei sessanta giorni successivi alla scadenza del permesso, si può procedere alla richiesta di rinnovo del permesso, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 14 sopracitato. Si ricorda anche che i titolari del permesso di soggiorno umanitario possono, entro un anno dalla scadenza di tale permesso, effettuare la coesione familiare (ricongiungimento in deroga) ottenendo un permesso per motivi di famiglia. In ultima istanza, qualora non ricorrano le condizioni per la coesione familiare o per la conversione in un permesso per motivi di lavoro, bisognerà richiedere il rinnovo per motivi umanitari. La sua concessione è però rimessa in larghissima parte alla decisione discrezionale delle Questure (sperando che nel frattempo il Ministero confermi il perdurare delle esigenze di protezione umanitaria). Per l'espletamento delle procedure di conversione e di rinnovo tout court il richiedente dovrà rivolgersi direttamente all'Uff. Imm. della Questura data l'impossibilità di compilare il kit postale per mancanza del codice di riferimento per il permesso di soggiorno per motivi umanitari. |
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