La normativa rumena sul diritto di circolazione per scopo turistico nello spazio Schengen
Isabella Atanasiu
L'Articolo 25 della Costituzione rumena garantisce il diritto di libera circolazione dei cittadini rumeni nel territorio rumeno e all'estero; allo stesso tempo, istituisce l'obbligo di rispettare le normative rumene riguardo le condizioni di circolazione all'estero.
I principali atti normativi attualmente applicabili in materia sono i seguenti:
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Ordine del Governo No. 65/1997, modificato dall'Ordine del Governo No. 84/2003, sul regime dei passaporti in Romania.
In base all'Articolo 14 di questa normativa, e all'Articolo 25 della Costituzione, le autorità rumene sospendono il diritto di uso del passaporto per un periodo da 1 a 5 anni ai cittadini rumeni che sono stati rimpatriati in base ad accordi bilaterali sottoscritti dallo stato rumeno (comprese le convenzioni riguardo la libera circolazione, senza visto, per turismo, nello spazio Schengen).
Nota Bene: dall'inizio di Agosto 2005, le autorità rumene applicano le stesse sanzioni anche in casi in cui i cittadini rumeni rientrano in patria avendo semplicemente superato la durata massima di 3 mesi di soggiorno senza visto nello spazio Schengen. In pratica, al momento del rientro in patria la Polizia Rumena di Frontiera trattiene il passaporto, e poi il Ministero di Interni, Direzione Evidenza della Popolazione, applica la sanzione amministrativa menzionata (la misura può essere contestata entro 30 giorni dalla data in cui si è ricevuta comunicazione scritta della sanzione; contro la decisione sul reclamo si può proporre appello presso il tribunale amministrativo territorialmente competente).
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Ordine del Governo No. 112/2001 riguardo le sanzioni applicabili ai cittadini rumeni per alcuni reati commessi all'estero.
In base agli Articoli 1-5 di questa normativa, l'ingresso illegale nel territorio di uno stato straniero o l'allontanarsi illegalmente da esso per rientrare in patria costituisce reato, la sanzione prevista è la pena del carcere per un periodo da 2 mesi a 3 anni, cumulata con la sospensione del diritto di uso del passaporto per un periodo di 5 anni. Nei casi in cui i cittadini rumeni riescono a regolarizzare la loro situazione nel paese in questione prima del rientro in patria, le sanzioni non verranno applicate.
Per i cittadini rumeni condannati per aver facilitato il traffico illegale di persone nel territorio del paese di destinazione, la pena prevista è la detenzione da 2 a 7 anni.
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Ordine del Governo No. 144/2001 concernente le condizioni per recarsi senza visto in uno paese dello spazio Schengen per un periodo di max. 3 mesi. In base a questa normativa, la Polizia rumena di frontiera verificherà, prima di permettere l'uscita dal paese, se i viaggiatori rumeni dispongono dei seguenti documenti: assicurazione medica internazionale per l'intero periodo del viaggio; biglietto andata/ritorno (o la Carta Verde in caso di viaggi in auto); una disponibilità (in contanti, carta di credito più estratto conto, travel cheques, etc.) di almeno 100 Euro per ogni giorno di viaggio previsto per lo spazio Schengen (nel caso che viaggino su invito, devono avere con se un minimo di 500 Euro). A certe categorie di viaggiatori (es. minorenni, partecipanti ai congressi scientifici, persone che viaggiano per ricevere cure mediche, etc.) la prova della disponibilità di denaro non viene richiesta.
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Dal 29 gennaio 2006 è entrata in vigore la nuova legge rumena No. 682/2005 che disciplina le condizioni in base alle quali i cittadini rumeni possono viaggiare all'estero. In sostanza, rimane in vigore la sanzione amministrativa della sospensione del diritto di viaggiare (per un periodo variabile, a seconda della gravita' etc.) per chi abbia superato il limite legale di 3 mesi di viaggio senza visto nello Spazio Schengen; allo stesso tempo, la nuova legge cerca di rendere questa sanzione più "compatibile" col diritto costituzionale dei cittadini rumeni di viaggiare liberamente. In pratica, tanto la Polizia di Frontiera, quanto le altre autorità amministrative a giudiziarie rumene, non hanno più il potere di ritirare i passaporti di coloro che abbiano infranto ad esempio il limite temporale dei 3 mesi. La sanzione, infatti, dovrà essere applicata in via amministrativa, in forma di una lettera indirizzata al domicilio del cittadino in causa, comunicandogli che i suoi diritti di viaggio sono sospesi per un periodo "x" (sanzione che può ovviamente essere contestata in via di contenzioso amministrativo). Inoltre, la sanzione si applicherà soltanto con riferimento allo Stato Schengen rispetto al quale il cittadino rumeno abbia infranto le condizioni di soggiorno legale: come esempio pratico, se ad un rumeno viene sospeso il diritto di recarsi in Italia per un periodo 5 anni, ciò non gli impedisce di viaggiare in questo stesso periodo negli altri paesi dell'area Schengen. Infine anche durante il periodo di sospensione del diritto di viaggiare verso un paese Schengen, il cittadino potrà comunque chiedere delle "eccezioni", se ha in corso dei procedimenti legali per sanare la sua situazione in quel paese, e tali procedimenti richiedono la sua presenza fisica nel paese in questione.
Un Comunicato del 29 gennaio 2006 della Polizia di Frontiera rumena indica che la base dati, che interessa ben 67.499 cittadini rumeni a cui le sanzioni precedenti a questa legge sono state applicate, verrà cancellata: in pratica, la cancellazione di questa base dati non sospenderà le sanzioni in corso in relazione ai paesi da cui sono stati rimpatriati, espulsi o semplicemente hanno violato il limite di permanenza dei 3 mesi, ma permetterà di viaggiare negli altri paesi Schengen.
Molte utili informazioni in rumeno e italiano si trovano sul sito dell'ambascita rumena.
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