Quadro normativo
Esecuzione pena
Questo particolare ambito della normativa in materia d'immigrazione si caratterizza per essere stato, nel susseguirsi delle leggi, dei regolamenti e delle circolari di settore, costantemente trascurato quanto a linee guida sia interpretative che operative. Ciò anche a causa dello scarso rilievo pratico del cosiddetto permesso di soggiorno per motivi di giustizia, sulla carta previsto dall'art.17 del T.U. in materia d'immigrazione, ma di fatto quasi mai concesso perché privo di un regolamento che individui competenze precise, oneri del richiedente, obblighi e termini. L'art. 17, nel garantire il diritto di difesa, stabilisce che quando uno straniero è parte offesa ovvero indagato / imputato in un procedimento penale «è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore».
Il permesso per motivi di giustizia, quindi, dovrebbe essere rilasciato sempre in funzione dell'effettivo esercizio del diritto di difesa. Il fatto che, invece, questo strumento sia in concreto non utilizzato, contribuisce ovviamente a complicare la fase immediatamente successiva dell'esecuzione penale, alla quale molti cittadini extracomunitari giungono, in conseguenza della condanna, senza avere effettivamente esplicato un'idonea difesa.
La condizione dei cittadini stranieri in esecuzione pena è emersa autonomamente in riferimento ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. Due sono state le domande principali alle quali rispondere: come disciplinare la presenza sul territorio nazionale di stranieri detenuti, privi di permesso di soggiorno o con un titolo scaduto e non rinnovato, al momento in cui gli stessi sono ammessi all'affidamento in prova, al lavoro esterno o ad altra misura alternativa prevista dalla legge; se optare o meno per la convertibilità del permesso di soggiorno per motivi di giustizia (che riguarda sia chi è in attesa di un giudizio sia che deve scontare la condanna definitiva comminata) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nell'ipotesi di ammissione a una misura alternativa che implichi lo svolgimento di attività lavorativa.
Su entrambi i punti si è pronunciata la circolare del 2 dicembre 2000, Ministero degli Interni, che ha ratificato come legittima la permanenza in territorio italiano dei detenuti ammessi alle misure alternative, stante l'espressa definizione della relativa ordinanza del Magistrato di Sorveglianza come un'autorizzazione in questo senso, e ha escluso la convertibilità fra i diversi titoli di soggiorno, che comporterebbe un necessario raffronto con le quote dei flussi d'ingresso programmati annualmente. La circolare ritiene, invece, legittimata l'attività lavorativa degli ammessi alle misure alternative sulla base della sola ordinanza del Magistrato di Sorveglianza.
Per quanto riguarda le altre, scarse circolari in materia di esecuzione penale, meritano di essere richiamate quella del 6 novembre 1995, che in un'ottica di reciproca collaborazione fra gli Stati indica come necessaria la comunicazione tempestiva del provvedimento restrittivo al Consolato del paese di provenienza dello straniero, e quella del 6 marzo dello stesso anno, avente ad oggetto la sentenza n. 58/95 della Corte Costituzionale in materia di sostanze stupefacenti, con la quale viene ribadito l'importante principio per cui l'espulsione, come misura di sicurezza da eseguirsi al termine della pena principale, non può prescindere da un accertamento della pericolosità sociale.
Lavoro detenuti extracomunitari
Un'attenzione specifica, nell'ambito dell'esecuzione penale, è riservata al fenomeno dei detenuti extracomunitari privi di permesso di soggiorno, ma obbligati da un provvedimento giurisdizionale a permanere sul territorio italiano e a svolgere un'attività lavorativa alternativa alla pena detentiva da scontare (detenuti assegnati al lavoro esterno, in regime di semilibertà, in affidamento al servizio sociale, in libertà condizionata, in libertà vigilata). Tre sono le circolari essenziali sul tema, che muovono tutte da un presupposto comune: la detenzione costituisce di per sé una condizione di soggiorno "obbligatorio", cioè legittima autonomamente la permanenza sul nostro territorio e la connessa attività lavorativa a prescindere dal possesso di altro titolo.
La circolare n. 27 del 15 marzo 1993, Ministero del Lavoro - Direzione generale per l'impiego, dopo aver fissato il principio sopra menzionato, indica in modo puntuale i vari passaggi della procedura di avviamento al lavoro dei detenuti extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno, realizzabile grazie a un apposito atto rilasciato dagli uffici provinciali del lavoro e valido solo fino al termine della misura alternativa.
Nello stesso senso vanno la circolare del 12 aprile 1999, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, e la lettera circolare 0444878 del 14 gennaio 2002, sempre proveniente dal D.A.P. Con la prima si precisa che, ai fini del rilascio del codice fiscale ai detenuti e agli internati extracomunitari, non occorre il possesso del permesso di soggiorno e che la mancanza di un valido documento può essere superata con la presentazione della richiesta di codice fiscale da parte del direttore dell'istituto penitenziario o di un suo delegato. Con la seconda circolare viene eliminato ogni dubbio residuo circa la sussistenza del diritto agli assegni familiari per i detenuti extracomunitari lavoranti. Qualora vi siano incertezze sui dati riguardanti gli eventuali familiari a carico dei lavoratori detenuti, spetta alla competente amministrazione contattare i rispettivi consolati per effettuare le necessarie verifiche.
-A A A+