Circolari

  • Ministero del Lavoro, Direzione Generale per l'Impiego - Circolare n. 27 del 15.03.1993

    Oggetto: detenuti ed internati extracomunitari assegnati al lavoro all'esterno, semiliberi, affidati al servizio sociale, in libertà condizionata, in libertà vigilata

    Apposita procedura di avviamento al lavoro: i detenuti extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno, ma obbligati da una decisione giurisdizionale a permanere sul territorio italiano e a svolgere attività lavorativa alternativa alla pena detentiva, sono destinatari di un apposito atto di avviamento al lavoro rilasciato dagli uffici provinciali del lavoro.

    Datori di lavoro: sono tenuti a tutti gli adempimenti previdenziali ed assicurativi.

  • Ministero dell'Interno - Circolare del 06.03.1995

    Oggetto: Sentenza n. 58/95 della Corte Costituzionale

    Parziale illegittimità art. 86 DPR 309/1990: la sentenza in oggetto ha censurato il primo comma dell'art.86 (Testo Unico delle leggi in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope) nella parte in cui obbliga il giudice ad emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli art. 73, 74, 79, 82, commi 2 e 3 del medesimo Testo Unico.

  • Ministero dell'Interno - Circolare del 6.11.1995

    Oggetto: Comunicazione alle Rappresentanze Consolari straniere delle vicende concernenti gli stranieri in Italia.

    Provvedimenti restrittivi della libertà personale: necessario dare tempestiva notizia della loro esecuzione ai Consolati dei paesi di appartenenza degli stranieri soggetti al provvedimento.

  • Ministero dell'Interno, Direzione Generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale. Uffici periferici - Circolare n.39 del 29.05.1997

    Art. 75, D.P.R. 309/90. Sanzioni irrogabili agli stranieri.

    Regime sanzionatorio previsto ex art.75 D.P.R. 309/90: Lo Stato esercita, anche in materia di illeciti amministrativi e anche nei riguardi degli stranieri extracomunitari, la potestà sanzionatoria che ha nei confronti di chiunque si trovi nel suo territorio. Ad esclusione delle fattispecie rispetto alle quali sussistono impedimenti oggettivi e insuperabili all'applicazione della sanzione allo straniero, essa deve essere generalmente ammessa. Ne consegue che, per quanto riguarda l'interpretazione del comma 1 dell'art. 75, allo straniero sono applicabili le sanzioni della sospensione, tanto della patente di guida, che della licenza di porto d'armi, che del permesso di soggiorno per motivi di turismo (ovvero del divieto di conseguirlo).

    Sospensione della patente di guida rilasciata da autorità straniera: nel nostro ordinamento esiste una esplicita disposizione di legge che consente l'adozione del provvedimento. Infatti, l'art. 129 del codice della strada, al comma 2, definisce puntualmente il criterio di identificazione della competenza territoriale del Prefetto alla adozione del provvedimento di sospensione delle "patenti rilasciate da uno Stato estero". Quanto alle modalità della sospensione, occorre fare riferimento alla Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 5 luglio 1995, n. 308.

    Permesso di soggiorno per motivi di lavoro (o propedeutici al lavoro, quale è quello per studio): esclusa l'applicabilità della sanzione della sospensione, ritenendo di dover garantire prioritariamente la proseguibilità dell'attività lavorativa anche a favore dello straniero colto in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

  • Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Circolare n. 547671/10 del 12 aprile 1999

    Oggetto: detenuti extracomunitari - avviamento al lavoro e rilascio codice fiscale

    Rilascio codice fiscale: non occorre il possesso del permesso di soggiorno, dal momento che lo spazio di detenzione costituisce già di per sé una condizione di soggiorno obbligatorio.

    Mancanza di un valido documento: il fatto che lo straniero detenuto sia stato sottoposto a procedimento penale e soggetto a condanna implica, di per sé, il superamento di ogni dubbio circa la sua identità. Pertanto la mancanza di un valido documento può essere superata tramite la presentazione della richiesta di codice fiscale, intestato al detenuto, da parte del direttore dell'istituto penitenziario o di un suo delegato.

  • Ministero dell'Interno - Circolare del 2 dicembre 2000

    Decreto del D.P.C.M. 8 febbraio 2000 recante la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2000 - Art. 39 comma del D.P.R. 394 /1999. Quesito Permesso di soggiorno per "motivi di giustizia"

    Con questa circolare il Ministero dell'Interno respinge la tesi della convertibilità dei permessi di soggiorno per motivi di giustizia e per attesa riconoscimento asilo in permessi per lavoro subordinato. In particolare si spiega che per quanto riguarda i cittadini stranieri detenuti, ammessi alle misure alternative previste dalla legge, l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza costituisce ex se un'autorizzazione a permanere nel territorio nazionale.

  • Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Circolare 0444878 del 14 gennaio 2002

    Oggetto: assegni familiari dovuti ai detenuti lavoranti extracomunitari

    Richiamando la circolare n. 27 del 15 marzo 1993, Ministero del Lavoro, e la circolare n. 547671/10 del 12 aprile 1999, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, viene confermata la necessità di applicare puntualmente il diritto agli assegni familiari per i detenuti extracomunitari lavoranti. Nel caso di certificazioni incomplete sui dati dei familiari a carico dei detenuti, spetta all'amministrazione competente contattare i rispettivi Consolati per espletare le necessarie verifiche.